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L’Amministratore può accettare assegni post datati

L’Amministratore può accettare assegni post datati
28 Dicembre 2017Amministratore

L’emissione di assegni bancari post-datati risulta essere una prassi molto diffusa tra i condòmini, che hanno l’abitudine di ritardare il momento dell’effettivo pagamento degli oneri condominiali, rimettendo all’amministratore assegni intestati al condominio, con una data di emissione di gran lunga posticipata rispetto a quella dell’effettiva consegna del titolo.

Tale prassi, di fatto, cela una vera e propria dilazione di pagamento delle quote condominiali, concessa dall’amministratore al condomino moroso, che ha il vantaggio di pagare nei tempi pattuiti ed all’infuori delle date stabilite nel piano di riparto spese approvato dall’assemblea condominiale.

Di solito, poi, l’amministratore di condominio, in cambio della consegna dell’assegno post-datato, rilascia anche la ricevuta di pagamento delle quote condominiali, che risulterebbero coperte dall’importo del titolo ricevuto, consentendo al condomino di avere la quietanza prima che sia avvenuto il trasferimento di denaro sul conto corrente condominiale ed evitando allo stesso condomino di risultare moroso e quindi di essere destinatario di un decreto ingiuntivo, per il recupero coattivo delle quote scadute.

Ma quali sono le responsabilità ed i rischi dell’amministratore di condominio, che riceve un assegno post-datato dal condomino moroso?

In via preliminare occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 31 del regio decreto n. 1736 del 21/12/1933, l’assegno bancario è pagabile a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

In altri termini il patto tra creditore e debitore, con cui quest’ultimo conferisce al primo un assegno postdatato a garanzia di un futuro pagamento è da ritenersi nullo (Cass. n. 10710 del 24.05.2016).

Di fatto, l’assegno post-datato rappresenta un titolo di credito valido, da un punto di vista penale e amministrativo, ma irregolare sotto il profilo tributario, in quanto usurpa le funzioni proprie della cambiale, sfuggendo al pagamento della relativa imposta di bollo.

Per tali ragioni la post-datazione non implica la nullità dell’assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del corrispondente patto di non presentazione dell’assegno prima della data apposta, per contrarietà a norme imperative.

In ogni caso, al di là se l’assegno post-datato sia coperto da provvista oppure no, chi lo trae non commette un reato, né tanto meno chi lo riceve.

Ma al peggio non c’è mai fine, se si pensa che l’amministratore per un assegno post-datato potrebbe incorrere anche in responsabilità penali.

In pratica potrebbe accadere che il condomino, a seguito di furto o smarrimento del suo carnet di assegni, del quale faceva parte l’assegno post-datato rilasciato all’amministratore, attivi la c.d. procedura di blocco del pagamento assegni, trasmettendo alla sua banca copia della denuncia dell’accaduto, sporta alla competente autorità di pubblica sicurezza.

In tale ipotesi può succedere che il condomino, nel contesto della denuncia, ometta di dichiarare una circostanza fondamentale, e cioè che l’assegno post-datato in questione era stato legittimamente consegnato all’amministratore.

Dal canto suo lo stesso amministratore, ignaro della denuncia penale del condomino, potrebbe recarsi a versare l’assegno sul conto corrente del condominio e scoprire che l’assegno non è stato pagato dalla banca del traente-condomino, a causa del furto o smarrimento dello stesso assegno.

Tutto ciò, in parole povere, comporta un’accusa di furto in capo all’amministratore, che ha legittimamente ricevuto l’assegno, e ciò al di là se il condomino abbia agito in mala fede o per errore.

Di conseguenza l’amministratore dovrà preoccuparsi, in fretta e furia, di ottenere la rettifica della denuncia da parte del condomino che, comunque, potrebbe rispondere del reato di calunnia, per aver esposto lo stesso amministratore ad un procedimento per furto.

In ogni caso la vicenda può soltanto arrecare pregiudizi all’immagine dell’amministratore.

Tali brevi considerazioni sembrano sufficienti per sconsigliare, vivamente, all’amministratore di accettare gli assegni post-datati da parte dei condòmini, ma se proprio non se ne possa fare a meno, quantomeno è consigliabile che lo stesso amministratore non rilasci quietanza fino alla data di incasso, oppure rilasci ricevuta salvo buon fine dell’assegno, allegandoci copia dello stesso assegno e facendoci scrivere, sopra la stessa copia, che quell’assegno post-datato è stato rilasciato, per il pagamento delle quote condominiali, in una determinata data, con tanto di firma autografa del condomino traente.

Cinzia Ripanti

 

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