Giurisprudenza Condominio c.d. “parziale” – Configurabilità – Presupposti
Condominio negli edifici Parti comuni – Condominio c.d. “parziale” – Configurabilità Presupposti – Riflessi in sede assembleare
Il c.d. condominio parziale si configura “ex lege”, tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. La situazione del c.d. “condominio parziale” si riflette nella gestione ed imputazione delle spese ad esso relative e nel diritto di partecipare all’assemblea chiamata a deliberare su argomenti inerenti allo stesso condominio parziale. Ne deriva che la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto (Nel caso di specie, il giudice adito ha disposto l’annullamento delle delibere impugnate in quanto tanto il “quorum” costitutivo quanto quello deliberativo era stato illegittimamente calcolato includendo tutti i condomini in luogo dei soli condomini proprietari degli immobili ricadenti all’interno della palazzina interessata dagli interventi di spesa oggetto delle delibere medesime) (F.Cia).
Tribunale di Messina, Sezione I civile, sentenza 1° febbraio 2021, n. 186