In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha il diritto non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui il giudice d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto inammissibile in quanto “priva di interesse” la domanda con la quale la ricorrente condomina aveva chiesto la condanna del Condominio convenuto alla consegna di una lettera di diffida inviata dall’amministratore ad altro Condominio, al fine di far cessare i lavori abusivi che questo stava compiendo nelle aree comuni, sul presupposto che la ricorrente medesima era stata informata dall’amministratore medesimo del contenuto della missiva) (F.Cia).
Corte di Cassazione, Sezione civile VI, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5443
In tema di impugnazione delle delibere assembleari, l’autorità giudiziaria non può entrare nel merito essendo il suo intervento limitato alle ipotesi di violazione di legge e del regolamento condominiale, sicché non è ammesso alcun riesame in particolare sull’opportunità della decisione e sui motivi che la hanno determinata. Tuttavia, a tutela della minoranza da eventuali abusi della maggioranza, l’esame del merito della delibera è consentito al fine di accertare se la delibera stessa sia viziata sotto il profilo dell’abuso del diritto o dell’eccesso di potere, con la precisazione che l’indagine sul merito della delibera è consentito solo qualora sia strumentale ad un giudizio sulla legittimità della stessa e cioè per accertare quale sia lo scopo dell’atto al fine di verificarne l’eventuale invalidità in relazione ad una finalità che si ponga in contrasto con le finalità consentite dalla legge o dal regolamento. In particolare, tale vizio è configurabile solo nel caso di decisione viziata da eccesso di potere, cioè in presenza di un grave pregiudizio per la cosa comune (art. 1109, comma 1, cod. civ.) ovvero se si accerti un abuso del diritto che può ravvisarsi quando la causa della deliberazione sia deviata dalla funzione tipica (Nel caso di specie, il giudice adito ha ravvisato l’insussistenza dell’eccesso di potere nella delibera assembleare che, revocandone una precedente, aveva appaltato ad altra impresa i lavori necessari per l’eliminazione dei danni da infiltrazioni idriche arrecati ad un box di proprietà del condomino attore) (F.Cia).
Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 1° marzo 2021, n. 3585
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