HealthFlex
×
  • Home
  • Associazione
    • Chi siamo
      • Codice deontologico
      • Organigramma
    • Amministratori associati
    • Sedi regionali
    • Servizio di consulenza
    • Partners
    • Sportello consumatore
    • Normative
      • Codice civile
        • art. 1100 – 1116 Comunione
        • art. 1117 – 1138 Condominio
        • art. 61-74 Sezione III
        • art. 155 – 156 Disp. tran. Sez. III
        • art. 23 – Codice Civile
      • Leggi e normative
        • Dm 140/14
        • Nota ministero Dm 140/14
        • D.R. 267 del 1942
        • Lg. 10 del 1991
        • Lg 66 del 2001
        • Art. 2659
    • Sentenze di Cassazione
  • Iscrizione Associazione
  • Corsi
    • Corso Amministratore di Condominio
    • Corso Amministratore di Condominio Online
    • Corso di Aggiornamento DM 140/14
    • Corso Revisore Condominiale
    • Corso di Contabilità Condominiale
    • Corso di approfondimento per CTU
  • Calendario eventi
  • Contatti

L’assemblea può decidere di impiegare i canoni di locazione di parti comuni per gli attivi di gestione

12 Aprile 2021CondominioSenza categoria

Valida la delibera che ripartisce, tra i condòmini, i proventi delle locazioni del lastrico solare condominiale concesse a diverse compagnie telefoniche per ubicarvi impianti ripetitori dei segnali audio (Cassazione, ordinanza numero 3043/2021 ). Nella fattispecie in esame, le deliberazioni impugnate riguardavano bilanci e piani di riparto contenenti la suddivisione delle rendite derivanti da tali canoni di locazione portati in compensazione con gli importi dovuti a titolo di contributi da ciascun condòmino in ragione dei millesimi di proprietà.

La vicenda
La condomina impugnante non intendeva contestare il diritto del condominio ad utilizzare le entrate a copertura parziale delle spese, ma riteneva illegittima una delibera che, senza l’unanimità dei condomini, ripartisse le entrate condominiali in misura non proporzionale ai millesimi; sosteneva, infatti, che le entrate derivanti dalle locazioni dei lastrici alle compagnie telefoniche potessero essere state utilizzate per il pagamento di spese condominiali alle quali la ricorrente non era tenuta e, pertanto, contestava «il nuovo metodo di riparto» delle entrate ricevute dal lastrico solare, giacché svantaggiava la medesima.

Le decisioni di merito e la conferma in Cassazione
Sia il Tribunale che la Corte di Appello respinsero la richiesta così come la Cassazione. Dagli atti di causa non era specificamente dedotto né comunque provato che il condominio avesse utilizzato i proventi della locazione dei lastrici, spettanti a tutti i condòmini pro quota, per ridurre l’importo di spese dovute dai singoli in misura diversa proporzionata all’uso delle cose, ovvero di spese da porre a carico soltanto di un più ristretto gruppo di condòmini.

La Suprema corte, in assenza di tale prova, ha precisato che l’assemblea è competente non solo ad approvare il rendiconto ma anche a disporre, a maggioranza, l’impiego del residuo attivo della gestione (articolo 1135 comma 1 numero 3 Codice civile) per finalità condominiali, non potendosi ammettere il sindacato di legittimità dell’autorità giudiziaria sul merito delle delibere assembleari inerenti all’impiego dell’attivo di gestione.

Le prerogative dell’assemblea
Se l’assemblea aveva deliberato di non riscuotere la rendita proveniente dai canoni di locazione di parti comuni ma bensì di destinarla all’impiego degli eventuali attivi di gestione – al fine di ridurre, per parziale compensazione, l’importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condòmini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi – ciò non causa invalidità della delibera essendo questa decisione espressione del potere discrezionale dell’assemblea che non nuoce all’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio né al loro diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito degli oneri di contribuzione alle spese.La Corte, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al condominio le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Luana Tagiolini

Fonte: Il sole24ore

CONTATTACI per CHIEDERE INFORMAZIONI

per Iscriverti all’Associazione o per Iscriverti a nostri Corsi o Eventi!

CONTATTACI SUBITO!

ASS.I.A.C. Associazione Italiana Amministratori e Condòmini

Via Carlo Mezzacapo, 61
00159 Roma
Tel. 06 49775980
C.F. 97765390584

Chi Siamo
Corsi
Calendario Eventi
Contatti

Iscrizione Associazione
Sedi Regionali
Amministratori Associati
Servizio di Consulenza

Copyright ©2023 all rights reserved - Privacy - Cookies - Area riservata
Gestisci Consenso Cookie
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico (necessari per il funzionamento del sito) e di profilazione anche di terze parti, al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate nell’ambito della navigazione in rete. Cliccando su:

 “Accetta tutti”, acconsenti all’uso di tutti i cookie, inclusi tutti quelli di profilazione.

“Rifiuta tutti”, esprimi il tuo consenso soltanto all’utilizzo dei cookie tecnici.

“Preferenze” potrai selezionare, modificare o revocare il tuo consenso all’utilizzo di alcuni o di tutti i cookies
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}