Fattispecie relativa ad insidia costituita da pavimentazione condominiale bagnata nel fabbricato condominiale
Condominio negli edifici – Parti comuni – Responsabilità civile – Cose in custodia – Presunzione di colpa – Superamento – Caso fortuito – Fattispecie relativa ad insidia costituita da pavimentazione condominiale bagnata nel fabbricato condominiale
In tema di responsabilità del danno cagionato da cose in custodia nel condominio negli edifici, costituisce onere del Condominio convenuto, quale custode della cosa dalla quale sia originato il danno, fornire la prova del caso fortuito, ovvero della assoluta imprevedibilità dell’evento dannoso (Nel caso di specie, il giudice adito ha accolto la domanda risarcitoria con la quale l’attrice aveva chiesto al Condominio convenuto il ristoro dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi mentre usciva da un appartamento sito nel fabbricato condominiale, scivolando sui gradini bagnati e scarsamente illuminati) (F.Cia).
I fatti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 54369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2016, trattenuta in decisione all’udienza del 1.10.2020 e vertente
TRA
TA.NI. con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Si.De. che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto introduttivo
PARTE ATTRICE
E
CONDOMINIO DI VIALE (…) EROI DI CEFALONIA nn. 160-166 in persona dell’amministratore pt con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Al.Bo. che la difende giusta delega a margine della comparsa
PARTE CONVENUTA E
HE. COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI Rappresentanza Generale per l’Italia S.p.A. in persona del lrpt con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Sa.Ta. che la rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio Le. di Milano rep. 8025/11
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: lesione personale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.07.2016 Ni.Ta. conveniva in giudizio il Condominio in persona dell’Amministratore p.t. al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 7.2..2013 verso le ore 09.15 circa in Roma, mentre usciva da un appartamento sito nel Condominio convenuto, scivolando sui gradini bagnati e scarsamente illuminati. Narrava la Ta. che a seguito della caduta veniva soccorsa da due condomine che stavano aspettando l’ascensore: le signore Lu.Go. e Va.Co.. Una di esse chiamò l’ambulanza che portò l’attrice press il P.S. dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma dove le veniva diagnosticata la lussazione della spalla destra con prognosi di gg 25 s.c..
Non riuscendo a comporre stragiudizialmente la lite parte attrice introduceva il presente giudizio.
Il Condominio si costituiva contestando la domanda nell’an e nel quantum nei termini riportati in comparsa, chiedendo preliminarmente la chiamata in causa dell’assicurazione.
Si costituiva la He. che si associava alla difesa del convenuto e concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea nei termini riportati in comparsa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove orali e CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 1.10.2020 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue.
Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tormentato tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall’uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private).
In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato “dalla cosa”, e quindi se ad essi sia applicabile l’art. 2051 c.c..
A tale problema un primo e prevalente orientamento da soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell’altrui proprietà, quest’ultima non può ritenersi “causa” del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell’evento, e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente – ricorrendone i presupposti – dall’art. 2043 c.c.. Ha osservato, in particolare, la S.C., che “quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”.
In questi casi il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (Cass. 9.2.2004 n. 2430). Cosi, in applicazione di tale principio:
(-) Cass. 9.2.2004 n. 2430 ha escluso l’applicabilità dell’articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che era caduta in una botola aperta, ben visibile,
(-) Cass. 4.1 1.2003 n. 16527 ha escluso l’applicabilità dell’articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che aveva urtato contro un ramo d’albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità;
(-) Cass. 17.1 .2001 n. 584 ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel piazzale antistante l’esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una buca sul manto stradale, nella quale si incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente; (-) Cass. 24.11 .1979 n. 6148, in Giur. it. 1980, I, 1, 557, e Cass. 24.1.1975 n. 280, in Giur. it. 1978, I, 1, 2044, hanno escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. ai danni subiti dal cliente di una banca scivolato sul pavimento bagnato, affermando che tale norma non può trovare applicazione nell’ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi la detiene.
Pertanto, una volta stabilito che il condominio convenuto sia effettivamente custode della cosa, e che il danno sia stato cagionato da questa (vuoi perché pericolosa ex se, vuoi perché in essa si è innestato ab externo un agente dannoso) diventa onere del custode stesso fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità dell’evento dannoso.
Ricostruzione dell’incidente e responsabilità.
La dinamica del sinistro fa propendere per una responsabilità in capo al Condominio.
All’esito della prova testimoniale della sig.ra Co. è emerso che sulle scale era presente una sostanza liquida in cui era incappata la Ta.. Ella descriveva senza contraddizioni la dinamica del sinistro. In particolare ha riferito che le luci erano spente per le scale. Ugualmente le stesse circostanze sono state confermate dalla teste Bo. anch’essa spettatrice dell’evento lesivo.
Appare evidente che le scale bagnate non erano facilmente visibili né prevedibili.
Una pavimentazione condominiale bagnata costituisce certamente insidia non percepibile anche al frequentatore più diligente.
Danni subiti da Ta.Ni..
Danno biologico.
In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell’integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell’integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l’attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).
Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea
Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza, si è ritenuto di adottare quello basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell’età del leso al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l’entità concreta delle limitazioni imposte all’esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura dell’invalidità permanente. Va poi considerato che l’organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall’altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica.
L’evento biologico, la valutazione della sua incidenza, la quantificazione del danno biologico e dell’invalidità temporanea
La valutazione del danno biologico subito dall’attrice deve tener conto della documentazione medica prodotta al momento della introduzione del ricorso, salvo la documentazione medica venuta ad esistere eventualmente successivamente nel corso del giudizio.
Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto ampia documentazione in ordine al danno subito ad iniziare dal referto dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma.
La situazione veniva valutata dal CTU nominato dal giudice i cui risultati, ottenuti attraverso un iter logico e diagnostico ineccepibile, si condividono pienamente.
All’esame obiettivo confermava la diagnosi del P.S..
1. – Danno alla persona: in occasione del sinistro oggetto di causa l’attore ha subito un evento biologico inteso quale lesione alla integrità fisica così determinabile:
– invalidità permanente: 4%
– incapacità temporanea assoluta: gg. 2;
– incapacità temporanea relativa: gg. 30(al 75%);
– incapacità temporanea relativa: gg. 30(al 50%);
– incapacità temporanea relativa: gg. 30(al 25%).
Per quanto riguarda il danno biologico, si ritiene di dover liquidare la somma di Euro 4.741,33 tenuto conto dell’età dell’attore al momento del sinistro – 34 anni – e delle tabelle applicate dal Tribunale di Roma.
Quanto all’invalidità temporanea si calcola, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati, l’ulteriore somma di Euro 5.198,20 di cui ITA gg2 Euro 221,20 ed ITP (al 75%30gg) Euro 2.488,50; ITP (al 50%, gg 30) Euro 1.659,00; ITP (al 25% gg 30) Euro 829,50
2. – Spese sostenute e sostenende
Sono state documentate spese mediche ritenute congrue per Euro 768,00.
3. – La personalizzazione della quantificazione del danno: il danno non patrimoniale
A titolo di ristoro del danno non patrimoniale, avuto riguardo al lieve grado di afflittività delle lesioni, non si ritiene di dover procedere alla personalizzazione.
4. – Il danno patrimoniale
L’entità delle lesioni subite, ma soprattutto, avuto riguardo all’età della periziando, non incidono sulla cenestesi lavorativa.
Totale da liquidare a Ni.Ta..
In totale per i titoli su indicati spettano alla Ta. Euro 10.707,53 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
In conclusione il Condominio andrà condannato al pagamento della suindicata somma.
La domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti della He. S.p.A. deve essere accolta.
Il contratto di assicurazione prevede espressamente l’attività di copertura nel caso indicato come emerge dal contratto assicurativo depositato in atti -cfr doc n. 1 fasc. condominio – e dalla relativa quietanza di pagamento del premio. La responsabilità del Condominio appare acclarata e documentalmente provata. In questo senso deve quindi essere accolta la domanda di manleva proposta dal Condominio stesso.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto il Condominio deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Ni.Ta., spese che vengono liquidate in complessivi Euro 3.450,00 di cui Euro 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15% – IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del Condominio. In accoglimento della domanda di manleva proposta dal Condominio stesso nei confronti della Compagnia Svizzera di Assicurazioni He. Rappresentanza Generale per l’Italia SA in persona del lrpt condanna quest’ultima a manlevare e tenere indenne il Condominio convenuto per tutte le somme liquidate a titolo di condanna.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NI.TA. nei confronti di Condominio di Viale (…) Eroi di Cefalonia nn.160/166 in persona dell’amministratore p.t., nonché della Compagnia Svizzera di Assicurazioni He. Rappresentanza Generale per l’Italia SA in persona del lrpt, così provvede:
1. – accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice e condanna il Condominio di Viale (…) Eroi di Cefalonia nn.160/166 in persona dell’amministratore p.t. al pagamento in suo favore della somma di Euro 10.707,53 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
2. – condanna Condominio di Viale (…) Eroi di Cefalonia nn. 160/166 in persona dell’amministratore p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di Euro 2.350,00 di cui Euro 450,00 per esborsi oltre rimborso forfettario – 15% – IVA e CPA come per legge;
3. – pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Condominio di Viale (…) di Cefalonia nn.160/166 in persona dell’amministratore p.t.;
4. – in accoglimento della domanda di manleva condanna la Compagnia Svizzera di Assicurazioni He. Rappresentanza Generale per l’Italia SA in persona del lrpt a tenere indenne e manlevare il Condominio di Viale (…) Eroi di Cefalonia nn.160/166 in persona dell’amministratore p.t. per tutte le somme liquidate a titolo di condanna ivi comprese le spese di CTU.
Così deciso in Roma l’1 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2021.