La verbalizzazione delle dichiarazioni dei condòmini
La vicenda. Tizio contestava le delibere illegittime in quanto non era stata compiutamente allegata e verbalizzata una lettera indirizzata da esso attore al condominio della quale il proprio delegato aveva dato lettura in assemblea; inoltre, l’illegittimità derivava anche dal fatto che i bilanci non erano stati allegati all’avviso di convocazione ma si era fatto rimando a documenti allegati a precedente convocazione, documenti diversi da quelli oggetto di approvazione. Oltre a ciò, secondo l’attore, le incongruenze erano da individuare nelle numerose irregolarità ravvisabili nelle gestioni afferenti agli anni precedenti. (Trib. Roma 15 marzo 2021 n. 4542)
Il valore delle dichiarazioni sintetiche. A seguito dell’istruttoria di causa era emerso che lo stesso attore aveva dato atto che il delegato che lo rappresentava in assemblea aveva letto tutte le osservazioni che intendeva rappresentare. Tuttavia, la doglianza riguardava unicamente l’affermata solo parziale verbalizzazione di quanto letto. A tal proposito, il giudicante precisava che, in assenza di diversa previsione normativa (art. 1136 cc), la verbalizzazione deve potersi ritenere correttamente effettuata anche nella forma sintetica cosicché le dichiarazioni unilaterali e le richieste non vanno riportate nella loro interezza a verbale ma solo nei limiti in cui esprimono la volontà del condomino e siano sufficienti per rappresentare quanto affermato dal partecipante che deve essere messo in condizione di poter rappresentare nel consesso assembleare le proprie argomentazioni per poterne discutere con gli altri partecipanti.
I pensieri dei condomini in forma sintetica. Anche se l’attore eccepiva che il proprio pensiero non sarebbe stato compiutamente verbalizzato non essendo stato fra l’altro consentito, al delegato, di allegare il documento preparato, tuttavia, a parere del Tribunale, tali emergenze erano idonee a rendere illegittime le delibere solo nel caso in cui fosse stato dimostrato un impedimento al partecipante di esprimere le proprie argomentazioni quale contributo alla discussione ovvero se la forma riassuntiva del verbale non avesse consentito di rappresentare compiutamente la volontà del condomino. Ad ogni modo, tale dimostrazione non era emersa. Difatti, per un verso perché nessuna lesione di un interesse proprio dell’attore (a partecipare compiutamente alla discussione ed a vedere rappresentato il proprio pensiero in una forma sintetica ma comprensibile), che costituisce presupposto per l’azione ex art. 1137 cc, era emersa e per altro verso poiché, se si confronta quanto verbalizzato con quanto rappresentato nel documento allegato alla citazione, che racchiude compiutamente quanto l’attore avrebbe voluto rappresentare in assemblea, si osserva che la verbalizzazione integrava una corretta sintesi del pensiero dell’attore laddove ‘funzionale’ a quanto si discuteva.
In conclusione, la domanda non è stata accolta. Quanto alle altre questioni, si legge in sentenza che in assenza di prova di una previa richiesta da parte dell’attore la doglianza deve considerarsi infondata. Mentre è del tutto irrilevante che vi siano discrasie fra il bilancio portato all’approvazione e precedente non approvato considerato che la volontà dell’organizzazione si manifesta mediante l’approvazione di delibere mentre i documenti contabili sono predisposti dall’amministratore. In definitiva, come precisato precedentemente, la delibera potrà essere annullata unicamente laddove risulti che c’è stato un impedimento assoluto al partecipante riguardo all’espressione delle sue argomentazioni.
In breve
La verbalizzazione deve potersi ritenere correttamente effettuata anche nella forma sintetica cosicché le dichiarazioni unilaterali e le richieste non vanno riportate nella loro interezza a verbale ma solo nei limiti in cui esprimono la volontà del condomino e siano sufficienti per rappresentare quanto affermato dal partecipante.
Nello stesso numero
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