Illegittima la nomina dell’Amministratore che non ha frequentato il corso di aggiornamento previsto dal DM 140/14
La mancanza di frequentazione del corso per amministratori di condominio di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, rende illegittima la nomina di amministratore di condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo a quello di regolare frequentazione dell’obbligo di aggiornamento che decorre dal 9 ottobre di ogni anno>>.
<<Quanto premesso, va osservato che il motivo unico di impugnazione della delibera è fondato sul mancato svolgimento della attività di frequentazione dei corsi obbligatori previsti dalla normativa da parte della società amministratrice e per essa dal suo legale rappresentante. Nel decreto ministeriale n 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento /frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 09 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi; Seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo. E’ pacifico in giurisprudenza che la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di Condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla>>.
Avv. Luigi Palmieri
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