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Non si può impugnare il decreto di nomina giudiziaria dell’amministratore

28 Novembre 2017CondominioSentenze

La sentenza della Cassazione numero 27165 del 16 novembre 2017 ribadisce un importante principio in materia di diritto condominiale.
Nel caso in oggetto un condomino aveva richiesto al Tribunale, con decreto ai sensi dell’articolo 1129 del Codice Civile, la nomina di una amministratore per il proprio stabile.
Tale norma afferma che “Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.
Secondo il ricorrente, infatti, il proprio condominio era parte, insieme ad altri due, di un supercondominio ed egli domandava la nomina di un amministratore esclusivo per il proprio stabile dato che l’amministratore del supercondominio si rifiutava di convocare l’assemblea.
Il Giudice, tuttavia, rigettava tale domanda affermando come lo stabile in oggetto faceva parte di un unico condominio formato da più edifici ed avesse già un amministratore; secondo il Giudice, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto (al massimo) ottenere lo scioglimento del supercondominio e procedere in seguito alla nomina di un amministratore per il proprio palazzo.
Alla luce di tale esito, il ricorrente agiva in Cassazione, chiedendo una revisione della sentenza della Corte d’Appello sulla base di molteplici asserite violazioni delle norme vigenti in materia di comunione e condominio.
La Cassazione, tuttavia, non accoglieva le difese del ricorrente e dichiarava inammissibile il ricorso depositato.
Secondo la Suprema Corte, infatti, era inammissibile il ricorso per Cassazione – ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione – avverso un decreto con il quale la Corte d’Appello provvede su un ricorso per nomina giudiziale dell’amministratore (articolo 1129 del Codice Civile) e ciò in conseguenza della carenza di attitudine al giudicato di tale provvedimento.
Tale ricorso, difatti, può essere utilizzato solo per domandare una nomina ove il condominio sia sprovvisto di amministratore, e non anche per risolvere problemi di gestione o conflittualità con il corrente mandatario.
La risoluzione di tali conflitti, continuava la Suprema Corte, doveva essere effettuata in sede di assemblea di condominio o in sede giudiziale con le forme dell’articolo 1137 del Codice Civile.
Il suddetto articolo prevede infatti al secondo comma che “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti” conferendo ai condomini uno strumento per azionare una tutela giudiziale a risoluzione di conflitti condominiali in merito alla invalidità delle delibere.
In buona sostanza, quindi, l’ordinamento consente di agire con la procedura dell’articolo 1129 solo se il palazzo, pur avendo i requisiti, non ha provveduto a nominare un amministratore.
Qualora, invece, sorgano problemi di gestione, conflitti con l’amministratore corrente o incertezza sulla configurabilità di un unico condominio o di condomini separati e autonomi, non potrà essere utilizzata la procedura dell’articolo 1129, potendo il condomino agire in assemblea (ad esempio domandando il voto su una questione controversa) o ricorrendo ai sensi dell’articolo 1137 avverso una delibera assembleare.
Alla luce di quanto riportato, quindi, la Corte dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Edoardo Valentino

Fonte sole24ore

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