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Il Sostituto d’Imposta

16 Marzo 2018Fiscalità

Nell’ordinamento italiano il sostituto d’imposta è una figura che sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con gli enti di riscossione per il pagamento delle tasse. Il sostituto d’imposta sostituisce lo Stato nell’operazione di riscossione dei tributi. Questa sostituzione può riguardare tutti i rapporti fiscali del contribuente stesso o solo una parte di essi. Il sostituto d’imposta va distinto dal responsabile d’imposta: questo è il soggetto «obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per situazioni o fatti esclusivamente riferibili a questi», mentre il sostituto d’imposta è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri.

La legge può dunque stabilire che in determinati casi – eccezionali e tassativi – L’obbligo di pagare un’imposta spetti ad un soggetto diverso da quello al quale si riferisce il presupposto. Quando questo soggetto diventa per legge l’unico obbligato al pagamento nei confronti del soggetto attivo, si ha la sostituzione d’imposta. Può essere dunque sostituto di imposta, ad esempio:

  • il datore di lavoro privato, che trattiene determinate imposte e le versa allo stato,
  • la pubblica amministrazione che opera ritenute alla fonte,
  • l’istituto previdenziale che eroga la pensione,
  • il committente del lavoratore autonomo che versa la ritenuta d’acconto con un F24,
  • il condominio,
  • le società che erogano dividendi.

Come agisce il sostituto di imposta?

Il sostituto di imposta agisce trattenendo le imposte dovute dal contribuente direttamente dai compensi o da altre fonti di reddito, erogando quelle cifre che trattiene nelle casse dello Stato. Il sostituto, infatti ha l’obbligo di ritenuta: deve, cioè, trattenere materialmente una determinata parte delle somme che dovrebbe corrispondere al sostituito in base al rapporto che ha con questo (es. il datore di lavoro trattiene una parte della retribuzione lorda spettante al lavoratore). La mancata ritenuta espone il sostituto a sanzioni. La ritenuta può essere:

  • a titolo di acconto, cioè sotto forma di acconto di imposta Irpef, come nel caso del datore di lavoro che trattiene una parte delle imposte dovute dal lavoratore a titolo di Irpef. Il lavoratore verserà poi il resto con la dichiarazione dei redditi (sui redditi non derivanti da lavoro dipendente).
  • a titolo di imposta: si applica sulle somme che sono sottratte alla tassazione ordinaria e sono soggette all’imposta sostitutiva.

Le somme ritenute dal sostituto vanno versate entro le scadenze stabilite dalla legge (cosiddetto obbligo di versamento). Il mancato versamento è sanzionato autonomamente rispetto alla mancata ritenuta ed ha la propria sanzione.

Per completezza è da dire che il sostituto ha anche l’obbligo di rivalsa: si tratta di un obbligo distinto dall’obbligo di ritenuta, ed è destinato a garantire che il costo finale dell’imposta gravi sul sostituito e non resti in capo al sostituto.

Cosa deve dichiarare il sostituto d’imposta?

Chi opera in qualità di sostituto di imposta è obbligato a certificare il pagamento delle tasse per conto del contribuente, tale certificazione è duplice, essa deve difatti avvenire attraverso 2 tipi di moduli. Un primo modulo, la CU Certificazione Unica, è il modulo con il quale il sostituto di imposta certifica al contribuente di aver versato le imposte a suo carico. Un secondo modulo è il modulo 770 attraverso cui il sostituto certifica allo Stato quanto è stato annualmente versato come imposta.

Fonte

La Legge uguale per tutti

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