Amministratore – Azione per il recupero delle somme anticipate
In tema di condominio negli edifici, in sede di azione esercitata dall’amministratore per il recupero di somme anticipate nell’interesse del Condominio, l’onere probatorio gravante sullo stesso, costituito dalla dimostrazione degli esborsi effettuati, deve coordinarsi con la particolare natura dell’incarico gestorio svolto e del soggetto mandante, atteso che l’amministratore di condominio non ha – salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti – un generale potere di spesa, spettando all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore. Ne consegue che l’amministratore ha anche l’onere di precisare quali pagamenti abbia effettuato e di dimostrare l’inerenza di essi ad obbligazioni da lui legittimamente contratte nell’interesse del Condominio e nei limiti dei suoi poteri o su autorizzazione dell’assemblea (eventualmente, mediante approvazione del conto preventivo in cui la relativa spesa figuri), ovvero d’iniziativa, ma ottenendo la ratifica dell’assemblea (eventualmente contenuta nel conto consuntivo approvato). In caso contrario, non può sorgere alcun diritto al rimborso, non potendosi verificare se gli importi anticipati afferiscano effettivamente ad una corrispondente legittima azione gestoria (F.Cia).
Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 7 giugno 2021, n. 9883