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Amministratori di condominio nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio

Amministratori di condominio nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio
7 Settembre 2023Condominio

Il decreto 109/2023 consente l’iscrizione ai professionisti privi di albo, colmando una lacuna da tempo emersa

Una nuova opportunità che potrebbe tradursi in un rinnovato interesse verso una professione che attualmente si tramanda in famiglia. La offre il decreto 109 del ministero della Giustizia del 4 agosto 2023 che nel regolare ex novo la figura del consulente tecnico di ufficio prevede la possibilità di iscrizione all’albo, istituito presso ogni tribunale, anche di professionisti per i quali non sia previsto un albo o collegio professionale.

Di fatto ciò sancisce l’ingresso degli amministratori di condominio, colmando una delle carenze della precedente normativa, con riferimento alla consulenza tecnica di ufficio in ambito condominiale. Il ruolo non poteva infatti essere ricoperto da un amministratore condominiale non iscritto in un albo o collegio professionale (geometra, commercialista, avvocato, architetto). Questo limite riguardava non solo gli amministratori condominiali, ma qualsiasi nomina di Ctu.

I professionisti privi di albo

Erano esclusi pertanto i professionisti riconosciuti come tali dalla legge 14 gennaio 2013 numero 4 che ha regolamentato le attività professionali prove di albo come gli amministratori di condominio. L’elenco delle professioni non regolamentate è fornito dal ministero dello Sviluppo Economico e ha solo una funzione informativa e non tassativa. La legge regolamenta inoltre anche le caratteristiche e i requisiti per la costituzione delle associazioni professionali.

Dall’entrata in vigore della legge 4/2013 sulle professioni non riconosciute si era creata una incongruenza apparentemente insanabile: mentre lo sviluppo economico e sociale individuava alcune professionalità specialistiche, al giudice veniva prescritto di avvalersi esclusivamente di consulenti che solo indirettamente potevano avere competenze adeguate nella materia su cui erano chiamati a fornire analisi e valutazioni.

L’esclusione tra i consulenti degli amministratori di condominio in particolare appariva ancora più grave dopo la riforma dell’istituto condominiale ex lege 220/12. La figura dell’amministratore di condominio infatti assumeva un connotato specifico e la sua attività veniva puntigliosamente regolamentata con obblighi significativi, responsabilità elevate, si fissavano requisiti di titolo di studio (prima non previsti), di formazione iniziale e di aggiornamento annuale obbligatorio, ma ad la figura del consulente tecnico in ambito condominiale restava un miraggio. Ora il decreto 109/2023 apre le porte a questa iscrizione nella categoria dei consulenti della categoria dell’edilizia settore di specializzazione Condominio e Tabelle millesimali.

Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici

Il decreto 109/23 all’articolo 4 comma 1 indica in modo tassativo i requisiti che deve possedere chi voglia iscriversi all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio istituito in ogni tribunale: oltre agli iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali vi rientrano professionisti con precisi ruoli o iscritti ad associazioni professionali. Devono essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; essere di condotta morale specchiata e dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse, oltre ad avere residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, numero 526 nel circondario del tribunale.

Iscrizione ad una associazione e competenza tecnica acclarata

Non più necessaria la iscrizione ad un albo o collegio bastando la iscrizione ad una associazione professionale inserita nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, numero 4, che rilasci l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Quindi l’amministratore di condominio che sia iscritto ad una associazione e che abbia adempiuto all’obbligo di formazione continua (15 ore annuali), nel rispetto comunque degli altri requisiti, si può iscrivere all’albo dei consulenti tecnici di ufficio.

Il requisito della speciale competenza tecnica di cui alla lettera d) è regolato dall’articolo 4 comma 4 Dm 109/23 e sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza di tale requisito la norma, articolo 4 comma 5, prevede delle circostanze alternative e sostitutive.

Domande di iscrizione all’albo

Nella domanda di iscrizione all’albo l’aspirante consulente tecnico deve indicare mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione; le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti; l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto oltre alla dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza.

Il professionista deve essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali e dovrà dettagliare l’attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni.Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno e il comitato ha tempo per valutarle 180 giorni dalla presentazione.

 

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