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Assemblea in presenza: arrivano i carabinieri

8 Marzo 2021Condominio

Milano, 5 marzo 2021, ore 18. Nel salone di 75 mq di una abitazione privata sta per iniziare una assemblea di condominio. Presenti ben tre condomini, oltre all’amministratore. L’assemblea neppure inizia perché suonano alla porta due carabinieri. Intimano l’immediato scioglimento della riunione che viene subito annullata.
L’episodio é isolato. Ma fa comprendere la grande incertezza in cui si trovano i proprietari e chi fa l’amministratore di condominio nell’organizzare le assemblee, stretti tra chi di assemblee on line non ne vuol sentir parlare, e la necessità di limitare responsabilità e rischi.

Possibili di presenza se impossibili a distanza
Il nuovo DPCM del 2 marzo 2021, all’art.13, comma 3, replica uguali le indicazioni dei provvedimenti precedenti: “È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.” E anche le faq, di conseguenza sibito aggiornate sul sito Governo.it, senza variazioni, rispondono alla domanda “È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?” ”Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.”

Ma le assemblee sono “eventi” vietati secondo l’art.13 co.1 del medesimo DPCM o “riunioni private” ? La risposta nella circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. Roma, del 20 ottobre 2020 che a pagina 5 così interpreta la differenza “ Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..”.

Sembrerebbe quindi che, almeno secondo le interpretazioni del Viminale, le assemblee di condominio, come riunioni private siano ammesse. Secondo le FAQ del Governo sarebbero invece realizzabili sono nel caso sia impossibile lo svolgimento di quella a distanza. Ma riunirsi a distanza dopo la modifica dell’art.66 delle Disposizioni di attuazione del codice civile, é sempre possibile, perché l’amministratore sarà sempre in grado di predisporre come funzionante la piattaforma per la videoconferenza. Spetta poi ai condòmini di dotarsi degli strumenti e della banda idonei, e non rileva per l’impossibilità, il prerequisito dell’assenso preliminare della maggioranza, che dipende dalla volontà dei partecipanti e non dal difficoltà che questi abbiano a dotarsi dei mezzi opportuni.

Chi risponde del contagio
L’assemblea l’organizza l’amministratore, la regola il presidente ma allo svolgimento concorrono tutti i condòmini che vi partecipano. A conferma di questa responsabilità distribuita la recente sentenza n.29879-2019, per la regolarità degli avvisi di convocazione: “E’ perciò compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge (arg. da Cass. Sez. 2, 22/05/1999, n. 5014; Cass. Sez. 1, 30/10/1970, n. 2263).”

Se le condizioni di sicurezza non sono rispettate e questo comporta l’insorgenza di un focolaio a poco serve che l’assemblea non sia vietata. Tutti i soggetti coinvolti potranno essere chiamati a risponderne e tra questi vi sono non solo l’amministratore ma tutti i condòmini e tra questi chi come presidente ne ha dichiarato la regolarità.

Il virus corre e l’Italia ritorna rossa
Studi scientifici dicono che il distanziamento di un metro é ora insufficiente e perché propagazione arriva a sei o sette metri. Le varianti sono più virulente, basta meno virus per produrre l’infezione, più con le finissime particelle dell’aerosol che con quelle più grosse e pesanti del droplet. L’assemblea di condominio svolta in presenza, è quindi il luogo ideale per la propagazione del contagio, perché più persone, in un luogo chiuso, parlano forte. E’ condizione che é meglio evitare almeno sino all’arrivo del vaccino.

Fonte Quotidiano del condominio Il sole 24 ore

Autore: Glauco Bisso

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