Avviso di convocazione – Natura di atto recettizio – Conseguenze – Verifica tempestività dell’avviso
In tema di condominio negli edifici, in forza degli artt. 1136 cod. civ. e 66 disp. att. cod. civ., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012, ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’art. 66, ultimo comma, disp. att. cod. civ., testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione. Essendo, dunque, necessario che l’avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell’adunanza in prima convocazione (come lascia intendere l’espressione “comunicato”, la quale evoca la regola di cui all’art. 1335 cod. civ.), ai fini della prova dell’osservanza dell’obbligo di convocazione, è necessario che il condominio dimostri che l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario (F.Cia).
Corte di Cassazione, Sezione civile II, ordinanza 12 marzo 2021, n. 7066