Si segnala all’attenzione degli associati una recente sentenza, resa dal Tribunale di Palermo, Sezione seconda civile, pubblicata il 9 febbraio 2018.
La questione di fatto, agitata innanzi la Curia palermitana, faceva riferimento alla previsione normativa, dettata dall’art. 1129, comma 14, del codice civile, la quale prevede che l’amministratore condominiale, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente – a pena di nullità della nomina stessa – l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Come noto, nella pratica quotidiana, l’amministratore condominiale, tanto in sede di prima nomina assembleare, quanto in sede di mero rinnovo dell’incarico gestorio, si limita a far pervenire, in assemblea, un proprio preventivo, ove indicare le singole voci costituenti, nel loro complesso, l’esatto importo del compenso professionale dovuto.
La costante interpretazione giurisprudenziale della norma riferita, in verità, si è appiattita sulla lettura della stessa in termini di nullità della delibera assembleare condominiale di prima nomina o conferma dell’amministratore; ciò sul presupposto implicito del riferimento dell’art. 1129 c.c. alla delibera assembleare, considerata strumento necessario per la conclusione dell’accordo contrattuale di mandato tra le parti.
A maggior riprova dei superiori assunti, si può citare l’autorità delle numerose decisioni rese – e solo tra le più recenti – dai Tribunali di Udine in data 12 novembre 2018, Milano il 3 aprile 2016, Roma il 15 giugno 2016, Massa il 6 novembre 2017 e da quello di Perugia il 24 marzo 2015.
Ora, però, con la sentenza resa dal Giudice di Palermo vengono evidenziati taluni profili di grave criticità generati dalla opzione ermeneutica dominante. Esaminiamoli, cogliendo, in tal modo, l’interesse e la rilevanza del precedente palermitano:
- La norma dettata dall’art. 1129, comma 14, del codice civile, in prima battuta, fa riferimento – dal lato soggettivo – all’amministratore condominiale e non all’assemblea; la norma de qua, infatti, nulla dice dell’assemblea condominiale, limitandosi a ricordare la sanzione della nullità della nomina, qualora il novello amministratore non abbia analiticamente indicato la misura del proprio compenso;
- In seconda battuta, ancora, la Curia palermitana correttamente ricorda come il momento della conclusione del rapporto contrattuale tra le parti possa essere distinto – e successivo – rispetto alla data della deliberazione assembleare; cosa, anzi, del tutto evidente nei casi di prima nomina, ove in sede assembleare nessuno dei candidati sarà fisicamente presente. In tal caso, infatti, l’assemblea, dopo aver esaminato i “preventivi” (rectius: le proposte) offerti, procederà a deliberare accettando quella ritenuta migliore e, solo successivamente, quando il soggetto nominato avrà avuto compiuta scienza dell’avvenuta deliberazione, si darà corso alla definizione e perfezionamento concreto della vicenda contrattuale. E’ dunque ovvio, che solo in tale successivo momento la disposizione normativa de qua troverà concreta applicazione, sanzionandosi la nullità della nomina per l’eventuale obliterazione della richiesta analiticità nell’indicazione analitica della misura del compenso.
- Ad ulteriore riprova della bontà del ragionamento supra illustrato, si consideri un ulteriore elemento.
La norma più volte citata, infatti, fa riferimento al “compenso dovuto”, non a quello “pattuito o preventivato”; ciò significa, evidentemente, che il momento temporale cui fare riferimento per l’eventuale sanzione di nullità dell’accordo perfezionato tra le parti sia successivo alla data di deliberazione.
Poiché, infatti, solo una volta che l’intero procedimento stipulativo sia stato completato si potrà – a ragione – parlare di compenso dovuto, poiché, nella precedente fase della valutazione in sede assembleare delle singole proposte, si potrà discutere di compenso richiesto ma, appunto, non ancora tecnicamente dovuto.
Dunque, a parere del giudice palermitano, ogni qual volta il perfezionamento del rapporto contrattuale tra l’ente condominiale ed il novello amministratore sia temporalmente collocato in un momento posteriore rispetto alla data di deliberazione assembleare, l’obbligo normativo imposto dall’art. 1129, comma 14, c.c. troverà concreta applicazione, sanzionandosi la nullità dell’avvenuta nomina, ma non producendosi alcuna conseguenza sulla validità della delibera assembleare condominiale precedente alla stipulazione stessa.
Infatti, nel caso concreto oggetto del giudizio palermitano, la domanda, avanzata da un condomino e diretta alla declaratoria di nullità della delibera di nomina del nuovo amministratore è stata rigettata, chiarendo correttamente il Decidente come la sanzione richiesta avrebbe dovuto, eventualmente, essere comminata dimostrando la mancata indicazione analitica delle voci del compenso in relazione al momento successivo di avvenuto perfezionamento del rapporto contrattuale di mandato.
Si avrà, certamente, ancora modo di tornare a meditare, riflettere ed ulteriormente approfondire la questione, stante la sua indubbia rilevanza pratica – oltre che teorica – magari organizzando un ciclo di convegni o seminari sul punto.
Palermo / Roma, addì 10.01.2019.
Avvocato Giancarlo Sciortino
Presidente Nazionale Centro Studi Giuridici ASSIAC