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Certificazione Unica 2020: proroga ufficiale al 31 marzo

Certificazione Unica 2020: proroga ufficiale al 31 marzo
2 Marzo 2020Fiscalità

Il secondo decreto legge Coronavirus prevede la proroga della scadenza della certificazione unica 2020 al prossimo 31 marzo 2020, ma non solo. Slittano anche le scadenze fiscali del modello 730 e della trasmissione dei dati relativi alle detrazioni fiscali

Proroga certificazione unica 2020 lavoratori dipendenti al 31 marzo 2020: è la conseguenza delle misure approvate dal Governo con il secondo decreto legge sul Coronavirus.

La scadenza originaria per l’invio telematico delle certificazioni uniche di lavoratori dipendenti ed altri percipienti interessati dalla compilazione del modello 730 precompilato era fissata al prossimo lunedì 9 marzo 2020 (in realtà la scadenza naturale è il 7 marzo, che però cadendo di sabato avrebbe comunque fatto slittare automaticamente la scadenza al lunedì successivo).

Con la proroga, invece, la scadenza per l’invio telematico slitterà al prossimo martedì 31 marzo 2020, insieme a quella – già prevista – della consegna delle CU ai lavoratori dipendenti.

La conseguenza di questa misura è che slittano anche le seguenti scadenze fiscali:

  • avvio campagna modello 730 precompilato 2020, che non sarà disponibile in sola lettura dal 15 aprile, come previsto originariamente, ma solo dal prossimo 5 maggio;
  • invio dati per detrazioni fiscali (dati asilo nido, premi assicurativi, interessi passivi, ecc) che dal 29 febbraio passerà al prossimo 31 marzo. Tuttavia, dal 2021 era comunque previsto che tale scadenza passasse a regime al 16 marzo di ogni anno.Come si legge dal comunicato stampa diramato dal Governo questa notte, ci sono anche altre importanti misure fiscali ed econimiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, al di là della significativa proroga della certificazione unica 2020 estesa a tutto il territorio nazionale.

    Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

    • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; rottamazione-ter; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
    • il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
    • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
    • il pagamento dei diritti camerali.

    Il secondo decreto legge Coronavirus interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti, diretti ad introdurre aiuti economici diretti ai territori in difficoltà:

    • cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);
    • possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
    • cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
    • indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

 

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