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CHI PAGA GLI ONERI CONDOMINIALI DEL CONDOMINO DEFUNTO

16 Marzo 2018Condominio

In caso di morte del condomino, grava sugli eredi l’obbligo di comunicarne il decesso. In difetto, l’amministratore dovrà attivarsi per conoscere i soggetti che subentrano al defunto sia per la corretta gestione dell’anagrafe condominiale che per l’invio dell’avviso di comunicazione dell’assemblea. Inoltre, gravano su di essi le spese condominiali del defunto.

In caso di mancanza di eredi o di rinuncia all’eredità, occorrerà provvedere all’instaurazione di un giudizio per la nomina del curatore dell’eredità giacente.

Morte del condomino. In linea generale, gli oneri condominiali inevasi da parte del proprietario defunto restano a carico dei suoi eredi.

Si considerano tali i soggetti espressamente indicati dal de cuiusnelle disposizioni di ultima volontà; oppure, in mancanza di testamento, sono eredi i successori legittimi.

Ai sensi dell’art. 565 c.c., rientrano nella categoria dei successibili: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti sino al sesto grado.

Comunicazione del decesso all’amministratore. A seguito della morte del condomino, è onere dei suoi eredi darne comunicazione all’amministratore; egli, infatti, deve aggiornare il registro dell’anagrafe condominiale, anche per avere la possibilità di conoscere i soggetti a cui indirizzare l’avviso di convocazione dell’assemblea.

Individuazione degli eredi. È onere dell’amministratore attivarsi per individuare chi siano gli eredi del defunto, non solo per ragioni di validità della delibera assembleare, ma anche perché essi sono titolari dell’obbligazione di pagamento delle spese condominiali.

Tuttavia, una volta trovati gli eredi, occorre accertare se questi abbiano accettato puramente e semplicemente (art. 470 c.c.) o con beneficio d’inventario (art. 494 c.c.).

Nel primo caso essi risponderanno delle obbligazioni condominiali con tutto il loro patrimonio, nel secondo solo nei limiti di quanto ereditato. Tale distinzione rileva in caso di riscossione forzosa delle spese condominiali.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del condominio, grava sull’amministratore l’obbligo di agire esecutivamente per riscuotere le somme dovute dall’obbligato, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo dispensa dell’assemblea (art. 1129 c. 9 c.c.).

Pagamento delle spese condominiali da parte di più eredi. Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, emerge l’ulteriore problematica di stabilire come vadano suddivisi gli onori condominiali arretrati.

La questione trova soluzione nell’art. 752 c.c., il quale dispone che i coeredi contribuiscano tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle quote, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. In buona sostanza, si può schematicamente affermare che:

essi rispondono pro quota per le spese condominiali sussistenti al momento della morte;

invece, rispondono tra di loro in solido, con riferimento agli oneri maturati dal momento dell’accettazione di eredità(Cass. 8900/2013).

Rinuncia all’eredità. I chiamati all’eredità possono decidere di rinunciarvi (art. 519 c.c.). In tale circostanza, non rispondono dei debiti ereditari e tantomeno delle spese condominiali.

Nel caso della rinuncia, l’asse ereditario passa ai successivi chiamati, nell’ordine indicato dall’art. 565 c.c., ossia al il coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali e agli altri parenti sino al sesto grado

Se non ci sono eredi. Se il de cuius non ha istituito eredi tramite testamento, oppure non sono rinvenibili parenti entro il sesto grado, o ancora sono presenti dei chiamati ma hanno rinunciato all’eredità, è onere dell’amministratore rivolgersi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione  al fine di proporre il ricorso per la nomina del curatore  dell’eredità giacente (artt. 781 e ss. c.p.c.)

Si tratta di un istituto giuridico necessario nei casi in cui vi sia l’esigenza di provvedere ad atti di gestione del patrimonio del defunto

Le eventuali richieste di pagamento degli oneri condominiali verranno rivolte al curatore così nominato, il quale impiegherà le somme contenute nell’asse ereditario per tacitare i debiti.

Tra le varie attribuzioni del curatore, infatti, si menziona quella di rispondere alle istanze proposte contro l’eredità (art. 529 c.c.).

La sua funzione precipua, dunque, consiste nell’attivarsi per il pagamento delle debenze, ad esempio delle spese condominiali (art. 530 c.c.).

Il curatore altro non è se non un amministratore del patrimonio del de cuius, dotato di funzioni conservative e di alcuni poteri dispositivi  .

Natura delle spese condominiali. Perché rispondono gli eredi per le obbligazioni condominiali? Semplicemente perché le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni rappresentano un’obligatiopropter rem  . In buona sostanza, si tratta di obbligazioni che “seguono” il bene e non la persona.

Pertanto, nelle suddette obbligazioni, il debitore viene individuato in base alla titolarità di un diritto reale su di una determinata res.

Quindi, nel caso di decesso del titolare effettivo dell’immobile, la relativa obbligazione graverà sui soggetti che ne diverranno proprietari, ossia sugli eredi.

Ecco spiegata la ragione per la quale occorre individuare gli eredi del defunto, i quali saranno obbligati alla corresponsione delle spese condominiali.

Conclusioni. In definitiva, nella circostanza in cui vi siano spese condominiali arretrate, facenti capo al defunto proprietario dell’appartamento ubicato in condominio, è onere dell’amministratore accertare l’esistenza di eventuali eredi.

In tal guisa, verrà aggiornata l’anagrafe condominiale e si provvederà alla corretta convocazione di tutti i condomini.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui non vi siano chiamati all’eredità o sia intervenuta una rinuncia, al fine di recuperare le somme dovute ex art. 1129 c. 9 c.c., l’amministratore dovrà attivarsi per la nomina del curatore dell’eredità giacente.

La richiesta di pagamento delle spese condominiali, a questo punto, sarà rivolta direttamente a quest’ultimo, il quale risponderà nei limiti dell’attivo ereditario

Fonte

La legge uguale per tutti

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