Chiarimenti relativi ad alcuni aspetti contenuti nella CIRCOLARE N. 8 /E del 30 aprile 2018 – Agenzia delle Entrate
Cessione di carburanti e documentazione della stessa
L’articolo 1, comma 917 stabilisce che «Fermo restando quanto previsto al comma 916 [applicazione delle nuove norme in tema di fatturazione elettronica ai soli documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2019], le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;».
A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà avere le seguenti caratteristiche:
– essere documentata con l’emissione di fattura elettronica;
– deve trattarsi di cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Pertanto, è opportuno chiarire che l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via. In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.2) per i lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali .
Contenuto della fattura
Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati . Tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità.
NOTA→ qualora si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, imporranno tale forma all’intero documento.
Esempio 1: un soggetto passivo si rifornisce di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente fa eseguire un qualche intervento (di
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riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.
Esempio 2: se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica .
Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti -impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. – ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica In merito, considerato che le novità contenute nella direttiva – in coerenza con le indicazioni sopra formulate – troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018
Cinzia Trerotola (Consulente Centro Studi ASS.I.A.C.)