Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Interesse ad agire – Estremi – Fattispecie relativa ad impugnativa di deliberati assembleari riguardanti un edificio storico sottoposto a vincolo storico-architettonico
Nel regime di impugnazione dei deliberati assembleari, è necessario accertare il rispetto dell’art. 100 cod. proc. civ., norma che prescrive la necessità che l’attore abbia un interesse concreto ed attuale alla pronuncia giurisdizionale. In particolare, l’interesse ad agire deve apprezzarsi e valutarsi in ragione dell’utilità concreta che può conseguire la parte per effetto dell’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. Tale requisito risponde, altresì, all’esigenza di un uso responsabile del processo ed è manifestazione del principio di economia processuale, ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante (Nel caso di specie, concernente un edificio storico sottoposto a vincolo storico-architettonico, il giudice adito ha rigettato la domanda attorea, in quanto l’eventuale declaratoria di nullità della delibera impugnata non avrebbe comportato per gli attori alcun concreto vantaggio, avendo ad oggetto l’approvazione di un progetto architettonico per lavori di restauro già espressamente respinto dalle autorità competenti alle quali era stato presentato, sicché nessun pregiudizio attuale o potenziale, derivante dall’approvazione assembleare del suddetto progetto, poteva in concreto ravvisarsi in capo ai condomini impugnanti) (F.Cia).
Tribunale di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 14 maggio 2021, n. 4578