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Contratti di locazione Registrazione e versamento imposta di registro

2 Febbraio 2021Fiscalità
Adempimento:
Termine ultimo per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° gennaio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° gennaio.
N.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI, da utilizzare, dal 20/03/2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca.
Il Mod. RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.
Si segnala che è previsto un periodo transitorio: dal 20.3 al 19.5.2019 venivano accettati entrambi i modelli.
A decorrere dal 20.5.2019 va utilizzato solo il nuovo modello.
L’art. 3-bis, co. 1, D.L. 34/2019, conv. con modif. con L. 58/2019 ha soppresso l’ultimo periodo del co. 3, art. 3, D.Lgs. 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.
Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all’art. 3 D.Lgs. N. 23/2011
Modalità:
Pagamento mediante modello F24 Elide. I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche mentre i non titolari di partita iva possono pagare con modalità telematiche o tramite Banche, Agenzie postali ed Agenti della Riscossione.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 26/4/1986, n. 131, artt. 5 e 17;
Agenzia delle entrate, Provvedimento 14/07/2011;
Agenzia delle entrate, Provvedimento 04/03/2011;
Risoluzione 04/01/2008, n. 2/E;
Risoluzione 27/11/2006, n. 134/E;
Circolare 16/11/2006, n. 33/E;
Risoluzione 07/04/2005, n. 44/E;
Risoluzione 07/10/2002, n. 320/E;
Risoluzione 06/06/2002, n. 175/E;
Risoluzione 20/02/2002, n. 52/E;
Circolare 07/01/2002, n. 3/E;
Circolare 01/06/2011, n. 26/E
Risoluzione 24 gennaio 2014, n. 14/E;
Provv. Agenzia delle Entrate, 15 giugno 2017;
Provv. Agenzia delle Entrate, 19 marzo 2019;
R.M. 17.5.2019, n. 50/E
Codice tributo:
– 1500 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per prima registrazione
– 1501 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per annualità successive
– 1502 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per cessioni di contratto
– 1503 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per risoluzione del contratto
– 1504 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per proroghe del contratto
– 1505 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo
– 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
– 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
– 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
– 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
– 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
Sanzioni:
Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13

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