Convocazione dell’assemblea condominiale non valida se inviata con posta celere
Secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, riscritto dalla legge 220/2012, meglio conosciuta come legge di riforma del condominio, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato ai soggetti legittimati a parteciparvi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. La convocazione dell’assemblea effettuata a mezzo della posta celere è valida? A questa domanda ha fornito risposta negativa il Tribunale di Roma con la sentenza 17907/2020, pubblicata il 15 dicembre 2020.
La vicenda
A dare origine alla lite un condòmino il quale conveniva in giudizio il condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata l’illegittimità di una delibera assunta dall’assemblea, deducendo, fra i vari motivi, la non corretta convocazione per intempestività della stessa e per il mancato rispetto delle forme previste dalla legge. La convocazione dell’assemblea era stata effettuata dall’amministratore con la posta celere e l’avviso era stato ricevuto dal condòmino impugnante quattro giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Costituendosi in giudizio, il condominio contestava la fondatezza dell’impugnazione e, nel chiederne l’integrale rigetto, deduceva la correttezza della delibera impugnata, evidenziando che il condòmino si era sottratto volontariamente alla ricezione delle comunicazioni relative alle assemblee e, pertanto, in virtù di tale comportamento l’amministratore, stante l’urgenza di ratificare il mandato conferito al legale del condominio per un giudizio instaurato in precedenza dallo stesso condòmino impugnante, era stato costretto a spedire l’avviso di convocazione avvalendosi della posta celere.
La decisione
La delibera impugnata è stata ritenuta viziata dal Tribunale che accogliendo la domanda del condòmino l’ha annullata. Il giudice capitolino, dopo aver ricordato che, in materia di condominio, la disposizione dell’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile, secondo cui l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione implica che ogni condòmino abbia il diritto di intervenire all’assemblea e debba quindi essere messo in condizione di poterlo fare e che a fronte della contestazione di un condòmino di non aver ricevuto tempestivamente la convocazione dell’assemblea, è onere del condominio fornire la prova circa la regolare e tempestiva convocazione, ha osservato che le ragioni di urgenza sostenute dall’amministratore del condominio non giustificano, tuttavia, l’illegittimità della procedura di convocazione, volta a tutelare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto dei singoli condomini ad una partecipazione consapevole ed informata alle assemblee condominiali.
Nel caso di specie, ha concluso, l’avviso di convocazione era stato effettuato in palese violazione dei termini e delle forme prescritte dalla legge (l‘avviso era stato ricevuto quattro giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea ed inviato con la posta celere e non con raccomandata con ricevuta di ritorno) e nessuna prova circa la tempestività dell’invio era stata fornita dal condominio nel corso del giudizio.
Fonte: Il Sole 24 Ore, di Giovanni Iaria