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Credito d’imposta 60%

Credito d’imposta 60%
6 Aprile 2020Amministratore

Con la presente volevo porre alla vostra attenzione alcuni punti chiariti dall’agenzia delle entrate con la circolare di cui all’oggetto

1) L’articolo 65 del Decreto 17 marzo 2020, n. 18 prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il  mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L’importo può essere utilizzato – come precisato con la recente risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 – a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».  Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale
2. L’articolo 66 del Decreto  si prefigge la finalità di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell’emergenza da COVID 19, mediante:
– la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;
– la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.
La deduzione in esame è collegata esclusivamente all’erogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e dichiarato nel periodo dell’erogazione. In altri termini,  la deduzione prevista dalla norma in esame spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale in esame.
3.  La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020. La consegna al percipiente va, invece, effettuata entro il 31 marzo 2020
Cinzia Trerotola

dottore commercialista – revisore contabile – revisore enti locali – consulente centri studi ASSIAC

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