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D.L. “CURA ITALIA” 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

D.L. “CURA ITALIA” 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
19 Marzo 2020Fiscalità

D.L. “CURA ITALIA” 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

TABELLA RIEPILOGATIVA

Riferimento Soggetti coinvolti Periodo Quali versamenti Normativa page1image14655744 page1image14656320 page1image14656512  page1image14657088   page1image14657664

Art. 60

Tutti

Dal 16 marzo al 20 marzo

Tutti i versamenti nei

confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL page1image14658816 page1image14659008 page1image14659392 page1image14659584 page1image14659776

Art. 62, co. 2

Soggetti con ricavi o compensi < o uguali a 2 mln di Euro anno precedente

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, IVA, cotributi INPS e premi INAILpage1image14662272 page1image14662464 page1image14662848

Art. 62, co. 3

Soggetti con domicilio,

sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal limite di ricavi/compensi

Dall’8 marzo al 31 marzo 2020page1image14663232

Dall’8 marzo al 31 marzo

2020

IVA del mese di

febbraio (scad. Marzo 2020)page1image14663424 page1image14611968 page1image14603904 page1image14613696 page1image14613120 page1image14613312 page1image14612928

Art. 62, comma 4

Tutti i soggetti degli 11 Comuni “Zona Rossa”

Dal 21 febbraio al 30 aprile

Tutti i versamenti nei confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL, incluse le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia Entrate Riscossione.

art. 62, comma 7 (1)

percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni che:

Posto che il decreto è entrato in vigore dal giorno 18 marzo, le

possono richiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante

conseguito ricavi superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto

 e nel mese precedente

non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

 non abbiano

saranno solo quelle corrisposte a partire da tale data e fino al 31 marzo 2020. Pertanto, l’unica scadenza per la quale il versamento sarà a carico del percettore delle predette somme è il 16 aprile 2020

somme interessate

dichiarazione, di non applicare le ritenute di cui agli articoli 25 (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) del D.p.r. 600/1973 sulle somme percepite nel periodo compreso tra il 18 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) ed il 31 marzo 2020.

apposita page2image14209152 page2image14209344

Occorre necessariamente osservare che:

  •   risultano escluse le ritenute diverse da quelle sopra indicate.
  •   il tassativo elenco dei debiti interessati dalla proroga comporta che non saranno sospesi i

    versamenti per

o le imposte IRES e IRAP, nonché l’acconto dovuto per l’anno in corso;
o la tassa vidimazione libri sociali in scadenza il 16.03.2020 (per la quale al più si potrà

beneficiare della proroga al 20.03 di cui al paragrafo precedente);
o nulla è stato disposto in merito ai versamenti in scadenza nel mese di aprile, che saranno

comunque dovuti entro i termini ordinari fissati dalle norme;
o la disposizione fa riferimento ai termini di versamento che scadono nel periodo di tempo

indicato e non al periodo di competenza. Ne consegue che ad esempio l’IVA relativa al primo trimestre 2020 in scadenza il 16 maggio 2020 dovrà essere regolarmente versata entro tale data.

 I versamenti oggetto di sospensione dovranno poi essere effettuati entro il 31 maggio in un’unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.

1) la disposizione consente al sostituito di ottenere in via anticipata la disponibilità finanziaria dell’importo relativo alla ritenuta – per la quale rimane oltretutto aperto il tema delle modalità di versamento che dovrà essere chiarito (come deve essere compilata la delega F24 e i relativi adempimenti comunicativi e dichiarativi?) ma il versamento della somma dovrà avvenire entro il 16 del mese successivo.

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