D.L. “CURA ITALIA” 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

D.L. “CURA ITALIA” 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
TABELLA RIEPILOGATIVA
Riferimento Soggetti coinvolti Periodo Quali versamenti Normativa
Art. 60
Tutti
Dal 16 marzo al 20 marzo
Tutti i versamenti nei
confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL
Art. 62, co. 2
Soggetti con ricavi o compensi < o uguali a 2 mln di Euro anno precedente
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, IVA, cotributi INPS e premi INAIL
Art. 62, co. 3
Soggetti con domicilio,
sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal limite di ricavi/compensi
Dall’8 marzo al 31 marzo 2020
Dall’8 marzo al 31 marzo
2020
IVA del mese di
febbraio (scad. Marzo 2020)
Art. 62, comma 4
Tutti i soggetti degli 11 Comuni “Zona Rossa”
Dal 21 febbraio al 30 aprile
Tutti i versamenti nei confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL, incluse le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia Entrate Riscossione.
art. 62, comma 7 (1)
percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni che:
Posto che il decreto è entrato in vigore dal giorno 18 marzo, le
possono richiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante
conseguito ricavi superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto
e nel mese precedente
non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
non abbiano
saranno solo quelle corrisposte a partire da tale data e fino al 31 marzo 2020. Pertanto, l’unica scadenza per la quale il versamento sarà a carico del percettore delle predette somme è il 16 aprile 2020
somme interessate
dichiarazione, di non applicare le ritenute di cui agli articoli 25 (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) del D.p.r. 600/1973 sulle somme percepite nel periodo compreso tra il 18 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) ed il 31 marzo 2020.
apposita
Occorre necessariamente osservare che:
- risultano escluse le ritenute diverse da quelle sopra indicate.
- il tassativo elenco dei debiti interessati dalla proroga comporta che non saranno sospesi i
versamenti per
o le imposte IRES e IRAP, nonché l’acconto dovuto per l’anno in corso;
o la tassa vidimazione libri sociali in scadenza il 16.03.2020 (per la quale al più si potrà
beneficiare della proroga al 20.03 di cui al paragrafo precedente);
o nulla è stato disposto in merito ai versamenti in scadenza nel mese di aprile, che saranno
comunque dovuti entro i termini ordinari fissati dalle norme;
o la disposizione fa riferimento ai termini di versamento che scadono nel periodo di tempo
indicato e non al periodo di competenza. Ne consegue che ad esempio l’IVA relativa al primo trimestre 2020 in scadenza il 16 maggio 2020 dovrà essere regolarmente versata entro tale data.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno poi essere effettuati entro il 31 maggio in un’unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.
1) la disposizione consente al sostituito di ottenere in via anticipata la disponibilità finanziaria dell’importo relativo alla ritenuta – per la quale rimane oltretutto aperto il tema delle modalità di versamento che dovrà essere chiarito (come deve essere compilata la delega F24 e i relativi adempimenti comunicativi e dichiarativi?) ma il versamento della somma dovrà avvenire entro il 16 del mese successivo.