Formazione Obbligatoria Dell’Amministratore Sentenza n. 5838/18 Tribunale di Verona
Si segnala all’attenzione degli associati una recente sentenza, resa dal Tribunale Civile di Verona, G.U. Dott. Vaccari, n. 2515, R.G. n. 5838/18, pubblicata il 16 novembre 2018.
La questione di fatto, agitata innanzi la Curia scaligera, faceva riferimento alla questione di massima importanza, inerente gli effetti determinati dal mancato assolvimento, da parte dell’amministratore di condominio, dell’obbligo di formazione professionale in itinere, oggi previsto dall’articolo 71 bis delle disposizioni attuative del codice civile e dal D.M. n. 140 del 2014.
Era accaduto, nella fattispecie concreta, che alcuni condomini avessero impugnato la delibera assembleare di nomina dell’amministratore condominiale, stante la mancata allegazione, da parte di quest’ultimo, dei necessari documenti attestanti la regolare formazione professionale in itinere prevista dalla legge.
Orbene nell’unico precedente finora noto (Tribunale Civile di Padova, sentenza n. 818 del 24 marzo 2017), la soluzione adottata era stata, sulla scorta di una lettura estremamente rigida delle norme de quibus, quella della declaratoria di radicale nullità della delibera assembleare di nomina.
Il Tribunale di Verona, viceversa, perviene a conclusione nettamente diversa sulla scorta di una opzione ermeneutica originale, sulla quale lo scrivente ritiene di dover concordare.
Il giudice scaligero, infatti, evidenzia come la soluzione adottata dal collega padovano non tenga in alcun conto dell’attuale sistema normativo, dettato in tema di revoca dell’amministratore condominiale.
Come noto, infatti, l’art.1129, comma 12, c.c. fornisce l’elencazione di una serie di ipotesi tipiche di gravi irregolarità gestoria giustificanti la revoca dell’amministratore condominiale, ed al successivo comma 12, una specifica ipotesi di nullità, ove al momento della sua nomina – o del rinnovo – lo stesso amministratore non abbia indicato analiticamente la misura del compenso professionale richiesto.
Da quanto evidenziato, pertanto, la Curia veronese conclude come ogni qualvolta il nostro Legislatore abbia inteso sanzionare con la radicale nullità della delibera assembleare di nomina lo abbia affermato espressamente.
Distinte ed ulteriori ipotesi di nullità, originate dall’inadempimento degli altri obblighi gestori, dunque, non possono essere enucleate in via interpretativa.
Semmai, continua il Tribunale di Verona, ove tali inadempimenti si protraggano nel tempo, gli stessi potranno determinare quelle gravi irregolarità tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di revoca giudiziale, oltre che esser fonte di responsabilità risarcitoria, a vantaggio dell’ente condominiale, ed a carico dell’amministratore inadempiente.
La tesi del Tribunale scaligero appare allo scrivente in perfetta armonia con il quadro normativo attualmente vigente, restringendo – in tal modo – gli effetti negativi determinati dalla mancata dimostrazione della corretta formazione professionale in itinere da parte degli amministratori di condominio, e ciò anche in ossequio al favor legis finalizzato alla conservazione degli atti giuridici ed in relazione al principio di tipicità espressa delle ipotesi di nullità in sede civile.
Si avrà, certamente, ancora modo di tornare a meditare ed ulteriormente approfondire la questione, stante la sua indubbia rilevanza pratica – oltre che teorica – magari organizzando un ciclo di convegni o seminari sul punto.
Palermo / Roma, addì 28.01.2019.
Avvocato Giancarlo Sciortino
Presidente Nazionale Centro Studi Giuridici ASSIAC