HealthFlex
×
  • Home
  • Associazione
    • Chi siamo
      • Codice deontologico
      • Organigramma
    • Amministratori associati
    • Sedi regionali
    • Servizio di consulenza
    • Partners
    • Sportello consumatore
    • Normative
      • Codice civile
        • art. 1100 – 1116 Comunione
        • art. 1117 – 1138 Condominio
        • art. 61-74 Sezione III
        • art. 155 – 156 Disp. tran. Sez. III
        • art. 23 – Codice Civile
      • Leggi e normative
        • Dm 140/14
        • Nota ministero Dm 140/14
        • D.R. 267 del 1942
        • Lg. 10 del 1991
        • Lg 66 del 2001
        • Art. 2659
    • Sentenze di Cassazione
  • Iscrizione Associazione
  • Corsi
    • Corso Amministratore di Condominio
    • Corso Amministratore di Condominio Online
    • Corso di Aggiornamento DM 140/14
    • Corso Revisore Condominiale
    • Corso di Contabilità Condominiale
  • Calendario eventi
  • Contatti

Formazione Obbligatoria Dell’Amministratore Sentenza n. 5838/18 Tribunale di Verona

31 Gennaio 2019Amministratore

Si segnala all’attenzione degli associati una recente sentenza, resa dal Tribunale Civile di Verona, G.U. Dott. Vaccari, n. 2515, R.G. n. 5838/18, pubblicata il 16 novembre 2018.

La questione di fatto, agitata innanzi la Curia scaligera, faceva riferimento alla questione di massima importanza, inerente gli effetti determinati dal mancato assolvimento, da parte dell’amministratore di condominio, dell’obbligo di formazione professionale in itinere, oggi previsto dall’articolo 71 bis delle disposizioni attuative del codice civile e dal D.M. n. 140 del 2014.

Era accaduto, nella fattispecie concreta, che alcuni condomini avessero impugnato la delibera assembleare di nomina dell’amministratore condominiale, stante la mancata allegazione, da parte di quest’ultimo, dei necessari documenti attestanti la regolare formazione professionale in itinere prevista dalla legge.

Orbene nell’unico precedente finora noto (Tribunale Civile di Padova, sentenza n. 818 del 24 marzo 2017), la soluzione adottata era stata, sulla scorta di una lettura estremamente rigida delle norme de quibus, quella della declaratoria di radicale nullità della delibera assembleare di nomina.

Il Tribunale di Verona, viceversa, perviene a conclusione nettamente diversa sulla scorta di una opzione ermeneutica originale, sulla quale lo scrivente ritiene di dover concordare.

Il giudice scaligero, infatti, evidenzia come la soluzione adottata dal collega padovano non tenga in alcun conto dell’attuale sistema normativo, dettato in tema di revoca dell’amministratore condominiale.

Come noto, infatti, l’art.1129, comma 12, c.c. fornisce l’elencazione di una serie di ipotesi tipiche di gravi irregolarità gestoria giustificanti la revoca dell’amministratore condominiale, ed al successivo comma 12, una specifica ipotesi di nullità, ove al momento della sua nomina – o del rinnovo – lo stesso amministratore non abbia indicato analiticamente la misura del compenso professionale richiesto.

Da quanto evidenziato, pertanto, la Curia veronese conclude come ogni qualvolta il nostro Legislatore abbia inteso sanzionare con la radicale nullità della delibera assembleare di nomina lo abbia affermato espressamente.

Distinte ed ulteriori ipotesi di nullità, originate dall’inadempimento degli altri obblighi gestori, dunque, non possono essere enucleate in via interpretativa.

Semmai, continua il Tribunale di Verona, ove tali inadempimenti si protraggano nel tempo, gli stessi potranno determinare quelle gravi irregolarità tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di revoca giudiziale, oltre che esser fonte di responsabilità risarcitoria, a vantaggio dell’ente condominiale, ed a carico dell’amministratore inadempiente.

La tesi del Tribunale scaligero appare allo scrivente in perfetta armonia con il quadro normativo attualmente vigente, restringendo – in tal modo – gli effetti negativi determinati dalla mancata dimostrazione della corretta formazione professionale in itinere da parte degli amministratori di condominio, e ciò anche in ossequio al favor legis finalizzato alla conservazione degli atti giuridici ed in relazione al principio di tipicità espressa delle ipotesi di nullità in sede civile.

Si avrà, certamente, ancora modo di tornare a meditare ed ulteriormente approfondire la questione, stante la sua indubbia rilevanza pratica – oltre che teorica – magari organizzando un ciclo di convegni o seminari sul punto.

Palermo / Roma, addì 28.01.2019.

Avvocato Giancarlo Sciortino

Presidente Nazionale Centro Studi Giuridici ASSIAC

CONTATTACI per CHIEDERE INFORMAZIONI

per Iscriverti all’Associazione o per Iscriverti a nostri Corsi o Eventi!

CONTATTACI SUBITO!

A.SS.I.A.C. Associazione Italiana Amministratori e Condòmini

Via Tiburtina, 1072
ED.C. Pal. b – 2° Piano
00156 Roma RM
Tel. 06 49775980
C.F. 97765390584

Chi Siamo
Corsi
Calendario Eventi
Contatti

Iscrizione Associazione
Sedi Regionali
Amministratori Associati
Servizio di Consulenza

Copyright ©2023 all rights reserved - Privacy - Cookies
Gestisci Consenso Cookie
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico (necessari per il funzionamento del sito) e di profilazione anche di terze parti, al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate nell’ambito della navigazione in rete. Cliccando su:

 “Accetta tutti”, acconsenti all’uso di tutti i cookie, inclusi tutti quelli di profilazione.

“Rifiuta tutti”, esprimi il tuo consenso soltanto all’utilizzo dei cookie tecnici.

“Preferenze” potrai selezionare, modificare o revocare il tuo consenso all’utilizzo di alcuni o di tutti i cookies
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Preferenze
{title} {title} {title}