Giudizio di responsabilità per danni conseguenti a carente manutenzione delle parti comuni
In tema di condominio negli edifici, il regime di responsabilità per danni conseguenti a carente manutenzione delle parti comuni dell’edificio si fonda su presupposti giuridici e normativi diversi a seconda che l’azione sia rivolta nei confronti del Condominio ovvero sia esercitata verso l’amministratore in via personale. Il condominio risponde infatti per danni ex art. 2051 cod. civ., e dunque sulla base di una responsabilità oggettiva; ne consegue che il danneggiato non è tenuto ad allegare una eventuale colpa della controparte, potendo limitarsi a prospettare unicamente il proprio danno. Sarà nel caso il Condominio a dover provare, non già la mancanza di colpa, ma l’interruzione del nesso causale tra la propria condotta ed il pregiudizio, ossia l’esistenza di un caso fortuito. Nel caso in cui l’azione sia promossa invece nei confronti dell’amministratore quale persona fisica, deve applicarsi l’art. 1710 cod. civ., in forza del quale egli risponde in base alla violazione dell’obbligo di diligenza, mentre andrà esente da responsabilità ove tale violazione non vi sia stata (Nel caso di specie, gli attori, dopo aver transatto la prima azione, rinunziando a far valere, verso l’ente condominiale, i maggiori danni, avevano poi agito – con domanda rigettata dal giudice – direttamente nei confronti dell’amministratore del condominio, ritenuto responsabile di una condotta negligente consistita nell’aver colposamente omesso di effettuare le tempestive verifiche tecniche dirette a individuare la causa del fenomeno dannoso e ad apprestare gli opportuni rimedi) (F.Cia).
Tribunale di Monza, Sezione civile, sentenza 10 maggio 2021, n. 976