Giurisprudenza Amministratore – Attribuzioni – Documenti gestione condominiale
Condominio negli edifici – Amministratore – Attribuzioni – Documenti relativi alla gestione condominiale – Diritti del singolo condomino – Portata – Presa visione e rilascio copia – Sussistenza – Fattispecie concernente consegna di copia di una lettera di diffida inviata dall’amministratore a terzi
In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha il diritto non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da quest’ultimo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui il giudice d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto inammissibile in quanto “priva di interesse” la domanda con la quale la ricorrente condomina aveva chiesto la condanna del Condominio convenuto alla consegna di una lettera di diffida inviata dall’amministratore ad altro Condominio, al fine di far cessare i lavori abusivi che questo stava compiendo nelle aree comuni, sul presupposto che la ricorrente medesima era stata informata dall’amministratore medesimo del contenuto della missiva) (F.Cia).
Corte di Cassazione, Sezione civile VI, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5443