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I rischi cui va incontro l’amministratore responsabile dei lavori del superbonus 110%

17 Febbraio 2021Senza categoria

Molte assemblee condominiali chiedono agli amministratori di assumere l’incarico di responsabile dei lavori, al fine di usufruire del super bonus del 110%, per ottenere la detraibilità del suo compenso per inserirlo nei costi totali. Gli amministratori sono tentati di assumere l’incarico, per ottenere il compenso, ma tale scelta non è priva del rischio di pesanti responsabilità civili e penali.

I compiti del responsabile dei lavori
Invero il responsabile dei lavori (articolo 89 Dlgs 81/2008) è il soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione e coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase dell’esecuzione dell’opera. Il responsabile dei lavori (articolo 90) deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela dell’articolo 15, tra cui rientra la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, l’eliminazione o la riduzione dei rischi, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso, la formazione e l’informazione adeguate dei lavoratori.

Il committente ed il responsabile dei lavori devono valutare la durata dei lavori nel progetto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo contenente le informazioni utili al fine della prevenzione e della protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori (articolo 91) e l’idoneità tecnica e professionale dell’impresa esecutrice dai lavori , devono chiedere il Durc all’impresa esecutrice e devono trasmettere alle amministrazioni competenti la notifica dell’inizio e della fine dei lavori.

I coordinatori
Il responsabile dei lavori, nel caso di un cantiere in cui è prevista la presenza di più imprese, contestualmente all’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione. Occorre notare che i lavori per ottenere il super bonus sono complessi e riguardano l’attività di più impre se, per i cui lavori i due coordinatori, al fine di evitare il rischio di interferenza, devono indicare le singole fasi di lavori e la loro successione, secondo un preciso cronoprogramma.

Una recente pronuncia di legittimità
La Cassazione (sentenza 4490/2021) ha rigettato il ricorso (condannandolo al pagamento delle spese processuali e della spese di lite delle parti civili) di un datore di lavoro avverso una sentenza che lo aveva condannato per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore. La sentenza affermava la sua responsabilità, poiché aveva adibito il dipendente, all’interno di un edificio, allo smantellamento ed al ripristino di un impianto idraulico e di condizionamento, senza averlo formato sui rischi dell’attività e senza realizzare il piano operativo di sicurezza , contenente la valutazione dei rischi.

Il lavoratore, nel corso della sua attività, cadeva dal trabattello e veniva colpito alla testa dal canale soprastante e riportava gravi lesioni ed un’invalidità permanente del 75%. La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha sostenuto la genericità del piano di sicurezza che non disciplinava le procedure da adottare nell’attività di smantellamento e di riposizionamento dell’impianto di condizionamento, poiché il lavoratore non aveva ricevuto alcuna istruzione riguardo allo smantellamento dello stesso. Il giudice di legittimità sosteneva il principio per cui il datore di lavoro, proprio perché non aveva formato il lavoratore, rispondeva penalmente del suo infortunio, cagionato dalla sua condotta imprudente, originata dalla sua inesistente formazione, frutto dell’inadempiente attività formativa del datore di lavoro.

Fonte: Il Sole 24 Ore, di Giulio Benedetti

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