IVA 10% e Beni Significativi
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa sono soggetti all’aliquota agevolata del 10%. Con la Legge di Bilancio 2018 il legislatore ha provveduto a chiarire alcuni dubbi dando una interpretazione autentica della normativa. In primo luogo stabilisce che l’aliquota del 10% si applicherà a tutte gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e su beni significativi autonomamente individuabili e separati funzionalmente dal manufatto principale.Quindi la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato dovrà indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.Su questi beni significativi, l’aliquota agevolata del 10% si applicherà solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Esempio:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro: 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa; 6.000 euro è il costo dei beni significativi. L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 – 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
La norma chiarisce, inoltre, che come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
A cura di Antonella Muzi