Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Omessa partecipazione della parte costituita in giudizio senza giustificato motivo
In tema di condominio negli edifici, nell’ambito di un giudizio di responsabilità per danni provocati da infiltrazioni idriche provenienti dal comune lastrico solare, al giudice è precluso emettere la statuizione di condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al contributo unificato ai sensi dell’art. 8, comma 4–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, nei confronti del Condominio che, costituitosi, abbia invece omesso di partecipare “ante causam” al procedimento di mediazione avviato dall’attore senza giustificato motivo. Infatti, la citata disposizione è applicabile nei soli casi previsti dall’art. 5 del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010, ovvero nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, il giudice capitolino ha respinto la domanda con la quale i nudi proprietari e l’usufruttuaria di un’unità immobiliare, premesso che la procedura di mediazione da loro avviata non aveva sortito alcun effetto per mancata adesione alla stessa da parte del Condominio, avevano chiesto poi in giudizio la condanna di quest’ultimo anche al pagamento della predetta sanzione pecuniaria; trattasi, infatti, a ben vedere, osserva la pronuncia in epigrafe, di un’azione risarcitoria e non già di un’azione in materia condominiale – cfr. art. 71–quater disp. att. cod. civ. – sicché l’espletamento della mediazione “ante causam” non costituiva un onere ai fini di procedibilità, non rientrando lo stesso nell’ambito applicativo del suddetto art. 5 del citato D.lgs. n. 28 del 2010) (F.Cia).
Tribunale di Roma, Sezione VII civile, sentenza 7 maggio 2021, n. 7989