Non informi i condòmini della causa? Amministratore condannato in proprio a rifondere tutte le spese legali
Il caso. Il Condominio Beta ha citato in giudizio il suo ex amministratore per domandare la condanna al risarcimento della somma di ero 25.000,00, perché durante lo svolgimento del mandato aveva omesso di convocare le assemblee dei condòmini per consentire ai medesimi di poter discutere e deliberare su due diversi contenziosi.
Il primo di essi, era di natura cautelare: svolto dal condòmino proprietario di un immobile danneggiato da rigurgito fognatura condominiale,per cuilo stesso aveva denunciato un “danno temuto” (poi, di fatto, accertatosi da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale campano, in quanto derivante da una “parte comune”).
Il secondo contenzioso, era invece legato alla fase di merito, incardinato dallo stesso danneggiato sempre avanti il medesimo giudice, e, poi conclusasi – per come si intuisce leggendo il provvedimento in commento -, con un accordo con il Condominio, a seguito della relativa costituzione tardiva.
La Sentenza. Giova premettere che, in base all’articolo 1131 del Codice civile, l’amministratore, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi.
Al contempo, egli può essere convenuto per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condòmini e, laddove non adempia a quest’obbligo, può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni (cfr, articolo 1131 codice civile, penultimo e ultimo comma).
Fonte condominioweb