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Provvedimento Agenzia delle Entrate

28 Febbraio 2018Fiscalità

Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, concernente la trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, esclusivamente con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nel 2017 e ai relativi rimborsi, i soggetti individuati dall’articolo 1 del citato decreto trasmettono i dati relativi alle rette per la frequenza dell’asilo nido e alle rette per i servizi formativi infantili di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il 9 marzo 2018.

2. In deroga a quanto previsto dal punto 9.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34419 del 9 febbraio 2018, l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido può essere esercitata fino al 9 marzo 2018.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, concernente la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali,

esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2017, i soggetti individuati dall’articolo 2 del citato decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2018.

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate, esclusivamente con riferimento ai rimborsi erogati nel 2017, i soggetti individuati dallo stesso articolo 78, comma 25-bis, della citata legge 30 n. 413 del 1991 trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e- ter) del comma 1 dell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dell’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso Testo unico, entro il 9 marzo 2018.

Motivazioni

L’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018 ha stabilito che gli asili nido, pubblici e privati, nonché gli altri soggetti individuati, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le spese sostenute nell’anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all’asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il medesimo articolo 1 del citato decreto ha previsto, inoltre, che i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le rette trasmettono all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette relative alla frequenza degli asili nido.

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L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 ha stabilito che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Infine, l’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha stabilito che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati.

Ciò premesso, alcune associazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sopra elencati hanno manifestato l’esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Considerato che per i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido è il primo anno di trasmissione (sono, pertanto, applicabili le disposizioni di favore di cui all’articolo 3, comma 5-ter, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) e che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio e degli enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie sono variate rispetto a quelle dell’anno precedente, con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, vengono prorogati di nove giorni, esclusivamente con riferimento ai dati relativi all’anno 2017, i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la

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frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2018.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta di nove giorni anche la data entro la quale i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido sostenute nell’anno 2017, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Il presente provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come disposto dallo stesso articolo 19-octies, comma 4, del citato decreto legge n. 148 del 2017.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Decreto 31 luglio 1998;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 70;

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Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 335;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 630;

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 6;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, articolo 19-octies, comma 4;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34419 del 9 febbraio 2018.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2018

per IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Aldo Polito
Firmato digitalmente

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