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Provvedimento 28/08/2017 agenzia entrate per ecobonus

20 Settembre 2017Fiscalità

Gentili Associati,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza delle novità che interessano i condomini in merito alla cessione del credito ecobonus.

Sostituzione del provvedimento 8 giugno 2017 protocollo108577

Il provvedimento 8 giugno 2017 concernente le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, comma 2-sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 giugno 2017 con il quale, in attuazione dell’articolo 14, comma 2-sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per taluni interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.

Ciò si rende necessario in quanto l’articolo 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici da parte dei contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza ai sensi dell’articolo 11, comma 2, e dell’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR.

Le modifiche riguardano, in particolare:

  • l’ampliamento fino al 31 dicembre 2021 dell’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta;
  • la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati, diversi dai fornitori, i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai còndomini. I soggetti che si trovano nella c.d. no tax area, inoltre, possono cedere la detrazione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Tale possibilità è, invece, preclusa, ai sensi del comma 2-sexies, dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, 63 ai contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, diversi dai soggetti che si trovano nella cd. no tax area, che possono, peraltro, cedere sotto forma di credito solo la detrazione spettante per gli interventi di cui al comma 2-quater del medesimo decreto legge n. 63 del 2013.

Si tratta, in particolare:

  • degli interventi che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 che danno diritto alla detrazione nella misura, rispettivamente, del 70 e del 75 per cento delle spese sostenute
  • per i soggetti che si trovano nella c.d. no tax area, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza, nel senso sopra precisato, sussista nell’anno precedente a quello di sostenimento delle
  • il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, 165

I soli condomini che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella cd. no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.

Trerotola Cinzia

Dott. Commercialista – Revisore contabile – Revisore enti locali

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