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Revocabile l’amministratore anche senza esplicitarlo nell’ordine del giorno

4 Novembre 2021Sentenze

E’ possibile revocare un amministratore giudiziario – cioè di nomina da parte del Tribunale – ed è possibile farlo inserendo come punto all’ordine del giorno solo quello relativo alla “nomina dell’amministratore”. A stabilire il principio ci ha pensato il Tribunale di Roma, con Sentenza nr 16898 del 25 ottobre 2021.

Erano diversi le contestazioni sollevate ad una delibera assembleare da parte di un condòmino (tra cui anche quella afferente la raccomandata per la trasmissione dell’avviso di convocazione), e, tra di esse, v’era quella che assumeva l’esercizio abusivo delle attribuzioni da parte dell’assemblea dei condòmini, a fronte della deliberata revoca dell’amministratore giudiziario e della contestuale nomina di un amministratore professionista, in luogo del primo.

Ciò che veniva, in particolare, censurato era il fatto che – secondo il ricorrente – l’assemblea non poteva deliberare la revoca dell’amministratore p.t. , siccome la stessa non compariva tra i punti posti all’ordine del giorno.

Il giudice capitolino, tuttavia, si smarca dall’empasse asserendo che la lettura dei punti posti come ordini del giorno in seno ad un avviso di convocazione devono sapersi leggere anche rispetto quanto da essi non viene espressamente esplicitato.

In altri termini, inserire come punto all’ordine del giorno quello della “nomina dell’amministratore”, implica, in via residuale (quale premessa ineludibile…), implicita “se non conseguenza automatica, ai sensi dell’art. 1724 c.c.” che si dibatta preliminarmente (anche) del fatto che la stessa importi la “ revoca del preesistente” amministratore.

Al fine di legittimare la conclusione, il giudice romano ha anche richiamato precedenti arresti della giurisprudenza della Cassazione, come cui è stata esclusa la legittimazione del condomino dissenziente a rilevare l’omessa indicazione di un argomento, poi deliberato nell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale, qualora egli non avesse preliminarmente eccepito, in sede assembleare, l’irregolarità della convocazione (v. Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 24456 del 19/11/2009; Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 5889 del 20/04/2001;

Tribunale di Roma, 20.7.2009, n. 16018)

 

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