HealthFlex
×
  • Home
  • Associazione
    • Chi siamo
      • Codice deontologico
      • Organigramma
    • Amministratori associati
    • Sedi regionali
    • Servizio di consulenza
    • Partners
    • Sportello consumatore
    • Normative
      • Codice civile
        • art. 1100 – 1116 Comunione
        • art. 1117 – 1138 Condominio
        • art. 61-74 Sezione III
        • art. 155 – 156 Disp. tran. Sez. III
        • art. 23 – Codice Civile
      • Leggi e normative
        • Dm 140/14
        • Nota ministero Dm 140/14
        • D.R. 267 del 1942
        • Lg. 10 del 1991
        • Lg 66 del 2001
        • Art. 2659
    • Sentenze di Cassazione
  • Iscrizione Associazione
  • Corsi
    • Corso Amministratore di Condominio
    • Corso Amministratore di Condominio Online
    • Corso di Aggiornamento DM 140/14
    • Corso Revisore Condominiale
    • Corso di Contabilità Condominiale
    • Corso di approfondimento per CTU
  • Calendario eventi
  • Contatti

Scadenza pagamento ritenute d’acconto entro il 30 Giugno 2018

28 Giugno 2018Fiscalità

Per ciò che riguarda le ritenute di acconto, in applicazione della  legge 232/2016  (Legge di bilancio 2017), gli Amministratori di condominio devono versare entro il 2 luglio (poichè il 30/6 cade di sabato), le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2017 – maggio 2018.

Le ritenute che rientrano in questa possibilità, sono le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al 31 maggio 2018.

Scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno

Per ciò che riguarda il versamento della ritenuta del 4% operata sui corrispettivi pagati per prestazioni ricevute relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.), a partire dal 2017 è stabilito che, nel caso le ritenute da versare sul corrispettivo non superino la soglia di 500 euro, sia possibile versare quanto dovuto entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno.

Questa agevolazione non è possibile per le ritenute del 20% sui compensi a professionisti, per le quali invece continua a valere la regola in cui è stabilito che il versamento deve essere eseguito entro il 16 del mese successivo al pagamento (se la scadenza cade in un giorno festivo, allora slitta al primo giorno lavorativo successivo).

Circolare n. 8/E/2017

Lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E/2017 con cui furono forniti i chiarimenti su questa agevolazione.

In particolare, in questa circolare, l’ Amministrazione finanziaria ha chiarito che la nuova scadenza trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio del 2017, ma riguardava anche le ritenute operate sui corrispettivi pagati a dicembre 2016.

Pertanto, considerato che le ritenute del mese di dicembre 2016 andavano versate entro il 16 del mese successivo (16 gennaio 2017), l’Agenzia, ha ritenuto che la norma in commento riguardasse anche le ritenute relative al mese di dicembre 2016 e che, pertanto, l’obbligo del relativo versamento a gennaio 2017 sussisteva solo se le stesse superavano l’importo di 500 euro.

Ritenute di acconto – Soglia di competenza al 31/12/2018

Lo stesso principio dovrebbe ritenersi applicabile ora con riferimento al 2018, con la conseguenza che l’obbligo del versamento al 16 gennaio 2018 delle ritenute operate a dicembre 2017 sussiste solo se queste superino la predetta soglia.

Tuttavia chi scrive consiglia di mantenere la competenza economica del 31/12, al fine di quadrare le ritenute versate con le fatture emesse di competenza dell’ esercizio.

Le nuove scadenze sono un opportunità, non un obbligo

Inoltre la circolare ha chiarito che nulla vieta al condominio di eseguire il versamento delle ritenute in esame secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo), e ciò indipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 500 euro.

Verifica della soglia di 500 euro

Infine, per ciò che concerne la verifica del superamento della soglia dei 500 euro, la circolare precisa che ciò deve avvenire con riguardo alle ritenute “mese per mese”.

Ciò significa che se, ad esempio, a gennaio, febbraio e marzo 2018 non siano state operate ritenute, e invece ad aprile siano state operate ritenute per euro 600, il condominio dove provvedere al versamento dei 600 euro entro il 16 maggio.

Se, invece,  ad esempio le ritenute eseguite nei mesi di febbraio e marzo siano rispettivamente di 200 euro e 100 euro, il versamento dei complessivi 300 euro potrà essere eseguito entro il 2 luglio, poichè la somma non ha superato la soglia di 500 euro.

Codici tributo da utilizzare

Si ricorda che il codice tributo da utilizzare per il pagamento è 1019 (Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente) oppure 1020 (Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’Ire

 

CONTATTACI per CHIEDERE INFORMAZIONI

per Iscriverti all’Associazione o per Iscriverti a nostri Corsi o Eventi!

CONTATTACI SUBITO!

ASS.I.A.C. Associazione Italiana Amministratori e Condòmini

Via Carlo Mezzacapo, 61
00159 Roma
Tel. 06 49775980
C.F. 97765390584

Chi Siamo
Corsi
Calendario Eventi
Contatti

Iscrizione Associazione
Sedi Regionali
Amministratori Associati
Servizio di Consulenza

Copyright ©2023 all rights reserved - Privacy - Cookies - Area riservata
Gestisci Consenso Cookie
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico (necessari per il funzionamento del sito) e di profilazione anche di terze parti, al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate nell’ambito della navigazione in rete. Cliccando su:

 “Accetta tutti”, acconsenti all’uso di tutti i cookie, inclusi tutti quelli di profilazione.

“Rifiuta tutti”, esprimi il tuo consenso soltanto all’utilizzo dei cookie tecnici.

“Preferenze” potrai selezionare, modificare o revocare il tuo consenso all’utilizzo di alcuni o di tutti i cookies
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}