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Senza prova della ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea la delibera approvata è annullabile

Senza prova della ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea la delibera approvata è annullabile
29 Ottobre 2024Amministratore

Il tema dell’errato invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea, le sue ripercussioni sulla validità della delibera e il conseguente decreto ingiuntivo emesso sono al centro della sentenza 417/2024 del Tribunale di Frosinone.

La vicenda processuale

A originare la pronuncia l’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un condomino che – riteneva il condominio – non aveva versato le quote relative a lavori di riparazione del cancello condominiale (lavori di pulizia di un terreno oltre alle rete ordinaria). L’opponente eccepiva invece l’invalidità delle delibere assembleari a fondamento del decreto ingiuntivo per omessa comunicazione delle convocazioni alle relative assemblee e per omessa comunicazione dei verbali. Richiamava altresì la compensazione delle spese rispetto a una serie di crediti da lui vantati nei confronti del condominio. Per quest’ultimo, la richiesta era da respingere: il condomino era stato regolarmente convocato alle assemblee e i relativi verbali erano stati immessi nella sua cassetta postale.

Le regole di convocazione

Il Tribunale dà ragione al condomino e chiedere di revocare il decreto ingiuntivo. L’articolo 66 delle Disposizioni attuative del Codice civile stabilisce che l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. Deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la delibera è annullabile in base a quanto previsto dall’articolo 1137 del Codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Conclusioni

L’avviso di convocazione è atto unilaterale recettizio, con la conseguente necessità che sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla data della prima convocazione, e di cui il condominio deve fornirne prova (Cassazione, 8275/2019). Il condominio non aveva provato che la convocazione fosse giunta all’indirizzo del condomino. Insufficiente la produzione della sola cartolina attestante l’invio della raccomandata.

Fonte: Sole24ore Annarita D’Ambrosio

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