Sfratto di conduttore disabile
Sfratto e disabilità
Tutti noi sappiamo che gli inquilini che non pagano l’affitto o che restano nell’immobile nonostante il contratto sia scaduto possono essere sfrattati. Lo sfratto è quella procedura che si verifica in nella fase patologica del rapporto tra conduttore e locatore: in sostanza, dal momento che il conduttore non se ne va via “con le buone” è possibile e necessario per il locatore rivolgersi al giudice e, eventualmente, alla forza pubblica.
Entrambi i soggetti coinvolti meritano tutela: il locatore, che è proprietario dell’immobile e si ritrova a non poterlo utilizzare perché non riesce a mandare via l’occupante, ma anche il conduttore, se impossibilitato a pagare e a trovare un altro alloggio.
In certi casi le difficoltà del conduttore sono causate o aggravate o accompagnate da una condizione di disabilità di uno o più componenti della famiglia; in tali casi il problema economico è spesso l’ultimo di una catena pesante e lunga; ed è facile immaginare che lo sfratto e l’assenza di un tetto possono essere un nuovo anello di quella catena.
Vediamo dunque un caso in cui entrambe le posizioni richiamano solidarietà: lo sfratto della persona disabile.
Ed allora, rispondiamo subito alla prima domanda posta nel titolo: sì, è lecito sfrattare una persona disabile: non esiste cioè alcun divieto assoluto in merito.
Ed iniziamo a rispondere anche alla seconda: sì, esistono norme particolari nel caso in cui il conduttore di cui si chiede lo sfratto sia disabile.
Anche senza essere degli esperti di diritto, ciascuno di noi può facilmente immaginare che in uno stato di diritto come il nostro, ispirato a solidarietà verso i più deboli, vi possano essere norme che prevedano tutele particolari nel caso di conduttori con disabilità.
Sfratto: le norme essenziali
Per rispondere alla domanda ed inquadrare la questione, premettiamo innanzitutto alcuni cenni normativi sulla procedura di sfratto in generale, per poi trattare le norme specifiche sulla disabilità.
Lo sfratto, cioè la procedura volta ad estromettere il conduttore che occupa l’immobile ad uso abitativo senza pagare il canone, o a contratto scaduto è disciplinata in generale dagli artt. 657 e ss. c.p.c. norme c.p.c.
Tali norme, per quanto qui interessa, prevedono essenzialmente tre ipotesi di sfratto: lo sfratto per finita locazione, precedente o successivo alla fine del contratto, e lo sfratto per morosità (nel pagamento del canone o degli oneri accessori, tra cui gli oneri condominiali v. art. 9, L. 392/1978).
L’intimazione di sfratto deve essere notificata al conduttore e la citazione deve indicare, tra le altre cose, la data dell’udienza per la convalida di sfratto con l’invito a comparire e l’avvertimento che non comparendo o se, pur comparendo non si opporrà, la licenza o lo sfratto saranno convalidati.
Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice fissa la data dell’esecuzione (art. 56, L. 392/1978).
Termine per il pagamento dei canoni
A norma dell’art. 55, L. 392/1978, la morosità può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte in quattro anni e “se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.”
Senza dubbio, tutte condizioni (difficoltà, stato di salute, condizioni economiche) che, sebbene non sia espressamente menzionata, possono comprendere anche la disabilità.
Proroga per presenza di disabile
Un’altra norma contempla, invece espressamente, lo stato di disabilità e riguarda la proroga nello sfratto per finita locazione all’art. 6, co.5, L. 431/1998.
In generale, nei casi di sfratto per finita locazione ciascun conduttore può chiedere al giudice, per una sola volta, la proroga della data fissata entro un termine di sei mesi (art. 6, co. 4, L. 431/1998).
Vi sono però dei casi specifici (previsti appunto dall’art. 6 al co. 5) in cui la proroga può essere di diciotto mesi: si tratta dei casi in cui “il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio.
Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale“.
Ipotesi che, purtroppo, spesso in concreto convivono.
Fonte condominioweb