HealthFlex
×
  • Home
  • Associazione
    • Chi siamo
      • Codice deontologico
      • Organigramma
    • Amministratori associati
    • Sedi regionali
    • Servizio di consulenza
    • Partners
    • Sportello consumatore
    • Normative
      • Codice civile
        • art. 1100 – 1116 Comunione
        • art. 1117 – 1138 Condominio
        • art. 61-74 Sezione III
        • art. 155 – 156 Disp. tran. Sez. III
        • art. 23 – Codice Civile
      • Leggi e normative
        • Dm 140/14
        • Nota ministero Dm 140/14
        • D.R. 267 del 1942
        • Lg. 10 del 1991
        • Lg 66 del 2001
        • Art. 2659
    • Sentenze di Cassazione
  • Iscrizione Associazione
  • Corsi
    • Corso Amministratore di Condominio
    • Corso Amministratore di Condominio Online
    • Corso di Aggiornamento DM 140/14
    • Corso Revisore Condominiale
    • Corso di Contabilità Condominiale
  • Calendario eventi
  • Contatti

Si riparte da qui: registro degli Amministratori immobiliari e interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici


19 Giugno 2018Amministratore

Mentre la 18° Legislatura stenta a decollare le associazioni di categoria, scalpitano. Tutto questo fervore è dovuto alla famosa querelle: istituzione del Registro degli Amministratori immobiliari e condominiali, si o no?

Nel tempo, molte sono state le iniziative presentate e commentate dalla nostra Redazione. Si ricorda per esempio, l’ ordine del giorno presentato da una associazione di categoria, proposto nella precedente manovra di Bilancio, seguita da un nostro sondaggio che aveva messo in evidenza non una particolare unità di intenti a tal riguardo.

Nel frattempo convegni, incontri e discussioni suoi social non sono certo mancati. Alcuni giorni fa, per esempio in occasione di un seminario tenutosi a Roma, diverse categorie professionali – amministratori, revisori, psicologi, architetti, avvocati- hanno costituito un tavolo di lavoro volto a definire problemi e tracciare le linee operative su diverse tematiche afferenti la figura professionale dell’amministratore di condominio. Nelle more, però, è opportuno ricordare ai nostri lettori e agli addetti ai lavori che, in data 23 marzo, è stata presentata una Proposta di legge C. 111 del deputato Morassut.

La proposta si basa essenzialmente su due punti:

– Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici: partendo dal crescente grado di organizzazione professionale e i numerosi obblighi della legislazione speciale soprattutto in tema di sicurezza, secondo il deputato Morassaut, la diligenza esigibile dal professionista nell’adempimento delle obbligazioni assunte nell’esercizio delle sue attività è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione richiesta.

Tuttavia, però, come ricorda la stessa proposta, il 23 ottobre 2012, nella riunione della Commissione giustizia del Senato della Repubblica in sede di esame del testo di riforma della disciplina condominiale era già stato evidenziato che erano stati attenuati alcuni poteri dell’amministratore di condominio, come quelli relativi agli interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici che apparivano destinati proprio alla tutela del patrimonio immobiliare.

Difatti, il divieto di “realizzare e mantenere impianti ed opere che non rispettino le condizioni di sicurezza imposte dalla legge” che il Senato aveva previsto nell’art. 1122 bis (interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici) è stato eliminato dalla Camera dei Deputati dal nuovo testo frettolosamente approvato poi dal Senato a fine legislatura.

Per tali motivi dopo l’articolo 1122-ter del codice civile si richiede di inserire il seguente articolo:

«Art. 1122-quater. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici.

Il mancato rispetto di tale normativa configura una situazione di pericolo immanente per l’integrità delle parti comuni, nonché per l’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.

L’amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l’accesso alle parti comuni.

A seguito della relazione del tecnico di cui al secondo comma, l’amministratore dispone, previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti e interventi».

– Obbligatorietà del registro degli amministratori di condominio. Il deputato (nella presente proposta del 2018) ricorda che la figura dell’amministratore di condominio nel nostro ordinamento non si esaurisce nell’aspetto contrattuale delle prerogative d’ufficio visto che non solo il codice civile, ma anche numerose leggi speciali gli imputano il dovere di impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni a terzi.

Secondo Morassut, difatti,?la verifica dei requisiti citati da parte di un ente terzo (camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo quanto previsto nel testo di legge approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, soppresso durante l’esame alla Camera dei deputati), avrebbe assicurato una forma di pubblicità finalizzata a rendere conoscibili attraverso sistemi informatici alcune rilevanti notizie riguardanti la vita del condominio nonché la tutela di interessi generali per assicurare all’utente la capacità tecnica e professionale dell’amministratore (senza oneri a carico dello Stato).

La proposta di modifica di legge: art. 71 disp. att. c.c.
L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – Il registro pubblico degli amministratori di condominio è tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale si trova il condominio, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71-bis, anche in forma societaria.

Nel registro sono indicati la data di iscrizione nell’elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzata e consentono la ricerca sia per cognome dell’amministratore sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati e ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

La tenuta del registro non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».».

Fonte: Condominio web

CONTATTACI per CHIEDERE INFORMAZIONI

per Iscriverti all’Associazione o per Iscriverti a nostri Corsi o Eventi!

CONTATTACI SUBITO!

A.SS.I.A.C. Associazione Italiana Amministratori e Condòmini

Via Di Casal Bertone 109
00159 – Roma RM
Tel. 06 49775980
C.F. 97765390584

Chi Siamo
Corsi
Calendario Eventi
Contatti

Iscrizione Associazione
Sedi Regionali
Amministratori Associati
Servizio di Consulenza

Copyright ©2021 all rights reserved - Privacy - Cookies
Gestisci Consenso Cookie
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico (necessari per il funzionamento del sito) e di profilazione anche di terze parti, al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate nell’ambito della navigazione in rete. Cliccando su:

 “Accetta tutti”, acconsenti all’uso di tutti i cookie, inclusi tutti quelli di profilazione.

“Rifiuta tutti”, esprimi il tuo consenso soltanto all’utilizzo dei cookie tecnici.

“Preferenze” potrai selezionare, modificare o revocare il tuo consenso all’utilizzo di alcuni o di tutti i cookies
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Preferenze
{title} {title} {title}