Tante le novità in materia di superbonus al 110%

In particolare:
• agevolabili anche i lavori di efficientamento di unità immobiliari in edifici plurifamiliari indipendenti con accesso autonomo , come le villette a schiera;
• detrazione per isolamento termico non solo per superfici opache orizzontali e verticali ma anche inclinate (es.: coibentazione di qualsiasi tipo di tetto);
• limiti di spesa agevolabile differenziati per tipologia di edifici: non più 60mila euro per unità immobiliare ma 50mila per edifici unifamiliari, 40mila per condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi;
• climatizzazione invernale anche con impianti a collettori solari e, nei nei comuni montani, con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014);
• per edifici unifamiliari e villette a schiera, nelle zone non metanizzate è ammessa installazione agevolata di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle, con spesa agevolabile per i lavori sulle parti comuni degli edifici di 20mila euro – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio – nei condomìni fino a otto unità, 15mila euro in quelli più grandi, 30mila euro per edifici unifamiliari e villette a schiera;
• per immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004) e a regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali che impediscono interventi di coibentazione e sostituzione impianti di climatizzazione invernale, il superbonus spetta per qualunque opera che migliori la prestazione energetica di due classi o, se non possibile, la classe energetica più alta;
• detrazione al 110% anche per interventi di demolizione e ricostruzione;
• per interventi di istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus è fruibile fino al 30 giugno 2022;
• sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se realizzati assieme a quelli di miglioramento o adeguamento antisismico;
• ammessi al beneficio anche Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, e associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi sugli spogliatoi;
• per le persone fisiche, il superbonus per efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
• esclusi dalla detrazione al 110% gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
• un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, definirà le modalità attuative, comprese quelle per lo sconto in fattura o cessione del credito.