Prestazioni richiedibili con PIN semplificato
Cinzia Trerotola
Cinzia Trerotola
Buongiorno a voi
l’art 23 c.9 del DL “Cura Italia” prevede il “Voucher Baby-Sitting” per la cui fruizione l’INPS ha pubblicato nella giornata del 25 marzo le relative istruzioni dove è precisato, tra l’altro, che gli interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget. E’ opportuno evidenziare che nella Circolare viene, inoltre, indicato che le domande saranno processate in ordine cronologico e che qualora dal monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa fissati dalla norma, l’INPS procederà a ricevere le domande con riserva di ammissione
COVID-19: requisiti e modalità di richiesta del bonus baby-sitting
EntrainMyINPS
COVID-19:requisitiemodalitàdirichiestadelbonusbaby-sitting
25 marzo 2020
L’articolo 23, decreto-legge 17 marzo 2020 ha previsto, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, delle misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In particolare, in alternativa al congedo parentale, dipendenti privati, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi possono fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 600 euro.
Il bonus baby-sitting viene riconosciuto, per un importo fino a 1.000 euro, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l’Istituto fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita’ Civile Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali
Roma, 24/03/2020
Circolare n. 44
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni contabili
L’articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. n. 70), ha previsto per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4
OGGETTO:
SOMMARIO:
INDICE
marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo su indicato. Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Sulla base di quanto ulteriormente previsto all’articolo 25 del medesimo decreto-legge, il bonus spetta per un importo fino a 1.000 euro complessivi, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18/2020. Requisiti del soggetto richiedente
3. Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d’età del minore
4. Modalità di compilazione della domanda
5. Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia
6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
7. Istruzioni contabili
1. Premessa
Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica.
In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, è sorta l’esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative quali l’ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all’acquisto di servizi di baby-sitting.
In tale prospettiva, si collocano le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato, che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tutti i soggetti sopra menzionati è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.
Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l’INPS attiva il
monitoraggio e comunica l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.
Con successivo messaggio dell’Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.
2. Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto- legge n. 18/2020. Requisiti del soggetto richiedente
Nell’ambito delle speciali norme dettate in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori per fronteggiare l’emergenza COVID-19, all’articolo 23 del decreto- legge, sono disciplinati specifici congedi e indennità che, sotto il profilo dei soggetti, sono destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
Al comma 8, l’articolo 23 del D. L. n. 18/2020 introduce una agevolazione alternativa al congedo destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:
dipendenti del settore privato;
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
autonomi iscritti all’INPS.
Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal decreto-legge in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge.
Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
medici;
infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:
sicurezza
difesa
soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.
3. Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d’età del minore
Per quanto concerne la misura del bonus per sevizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge, con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euroda utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.
Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 (cfr. il paragrafo 2), il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
Ciò implica che, nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).
Il beneficio per servizi di baby-sitting, previsto al comma 8 dell’articolo 23 del decreto-legge citato e al comma 3 dell’articolo 25 del medesimo decreto, compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
Per consentire all’INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.
Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020. A partire da tale data, infatti, per effetto di quanto stabilito dal citato D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Si ritiene infatti che la ratio della disposizione sia di agevolare il maggior numero di famiglie possibile, con figli entro i 12 anni alla data di chiusura dei servizi scolastici stabilita con il predetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In via ulteriore, per effetto di quanto stabilito al comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge citato, ai fini dell’accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e
grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La disposizione richiamata in seno all’articolo 23 vale per tutti i potenziali richiedenti il bonus nel comparto privato e in quello pubblico (ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge).
Al comma 7, dell’articolo 23, è stabilito infine che “le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari”. Si precisa, dunque, che le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del richiedente.
4. Modalità di compilazione della domanda
Al comma 10, dell’articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS.
Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 5. Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia
Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.
In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali
errori nell’indicazione dell’IBAN.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017.
Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.
Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).
In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.
Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.
Tenuto conto della ratio dell’istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017.
Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.
6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
I benefici disciplinati dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 (congedo e indennità per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi), sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 23, comma 11).
Invece, per il bonus di cui all’articolo 25 (congedo e indennità per i dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato), il budget relativo è pari a 30 milioni di euro (art. 25, comma 5).
Per i benefici introdotti dal decreto l’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Per quanto riguarda, in particolare, i bonus per i servizi di baby-sitting, qualora dal monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa fissati dalla norma, l’INPS procederà a ricevere le domande con riserva di ammissione e, solo in caso di ulteriori risorse disponibili, le domande potranno essere accolte e poste in pagamento con la modalità di erogazione del Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.
7. Istruzioni contabili
Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni illustrate nella presente circolare.
Il Direttore Generale Gabriella Di Michele
Da lunedì 30 marzo sarà disponibile la procedura INPS per inoltrare la domanda per l’indennizzo da 600 euro che il Decreto Cura Italia riserva per il mese in corso a Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.
Non ci sarà nessun click day. L’intera platea potenziale di quai 5 milioni di Italiani beneficiari del bonus potrà accedervi. Dunque, si può presentare domanda anche nei giorni successivi.
Per chi non avesse il PIN dispositivo, in base alle anticipazioni sarà possibile utilizzare un PIN semplificato, il cui rilascio sarà evidentemente veloce e immediato.
Ricordo la platea dei beneficiari:
Cinzia Trerotola
La questione della partecipazione all’Assemblea condominiale per mezzo di delega è già stata più volte discussa su questo portale, anche tramite le pronunzie dei Giudici di merito.
Tuttavia, il punto che affrontiamo oggi è meritevole di attenzione, dato che non risulta esaminato e discusso di sovente sulle riviste specializzate o in dottrina.
Si tratta in particolare di verificare se la delega conferita da un condòmino al soggetto che ha presentato (o presenterà durante l’Assemblea cui partecipa in delega, laddove così richiesto) la propria offerta economica quale Amministratore di quel medesimo Condominio sia legittima o meno e, in questo secondo caso, quali siano le azioni esperibili.
Anticipiamo che chi scrive ritiene tale delega legittima in astratto, ma contestabile in concreto al ricorrere di determinate condizioni.
Omnia munda mundis …
Ci sia concesso avviare il discorso citando il Don Cristoforo di manzoniana memoria, il quale rammentava a Renzo e Lucia che la malizia è nell’occhio di chi guarda, un po’ come la bellezza: ma cosa significa ciò rispetto all’oggetto del nostro discorso, cioè la delega all’aspirante Amministratore?
Ebbene, è evidente che il domandarsi se detta delega sia lecita sottintende un pensiero ‘malizioso’, ovvero ci fa intuire che ci si pone la domanda circa le ‘reali’ intenzioni dell’aspirante Amministratore e se queste collimino con l’interesse condominiale.
Il nostro lettore potrà ben avvedersi, leggendo il presente contributo, di come il suddetto pensiero ‘malizioso’ appartenga al reame del pregiudizio, il quale, come si sa, è molto più vicino all’ignoranza che alla realtà.
Infatti, a ben vedere, la questione della delega all’aspirante Amministratore va affrontata proprio da questi due punti di vista.
Innanzitutto, chiarendo come e a chi può essere rilasciata la delega per la partecipazione all’Assemblea condominiale.
In secondo luogo, esaminando se, essendo il rappresentante e delegato portatore di un conflitto di interessi – e diremo quando questo si verifichi -, il suo voto, espresso in esecuzione del mandato del rappresentante, sia inficiato in qualche modo dal suddetto conflitto e quali siano i rimedi esperibili.
Iniziamo allora con il riproporre, a mo’ di vademecum , alcuni concetti fondamentali.
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la presenza di tutti gli aventi diritto, anche tramite delega e la correttezza formale delle deleghe.
Infatti, la giurisprudenza ormai consolidata assegna al Presidente dell’Assemblea la responsabilità , nei confronti degli altri condòmini, di quanto avviene in Assemblea e di quanto si riporta nel verbale che rimane traccia e prova scritta di ciò che è avvenuto ed è stato deliberato.
Come noto, la delega è regolata dall’ art . 67 disp. att. c.c., per cui sappiamo ormai che:
Pertanto, il condòmino che intenda conferire la delega all’aspirante Amministratore dovrà verificare se si trova nelle situazioni suindicate ed agire in modo conseguente; lo stesso dicasi per l’aspirante Amministratore che, in quanto professionista, deve conoscere la norma citata.
Il Regolamento condominiale può determinare la scelta della persona da delegare
Punto non affrontato nei precedenti contributi e degno di essere preso in considerazione.
Cosa accade se il Regolamento incide sulla scelta della persona da delegare? Ad esempio, se richiede che il delegato sia SOLAMENTE un altro condòmino o un parente dello stesso?
Secondo la giurisprudenza , una siffatta clausola regolamentare ha i requisiti della ‘contrattualità’, cioè dovrà essere stata approvata da tutti i condòmini , perchè incide sulla sfera dei diritti ed obblighi del singolo all’interno della compagine e, quindi, non attiene alla sfera attribuita all’Assemblea bensì alla ridotta sfera di autonomia privata dei singoli proprietari.
Laddove detta clausola sia stata approvata come sopra, essa prevarrà , in quanto, insegna la Suprema Corte, essa non incide sulla facoltà del condòmino di prendere parte all’Assemblea, bensì solamente sulla MODALITA’ di tale esercizio.
Quindi potremmo avere un Regolamento che, ad esempio, vieta a coloro che presentano offerte economiche per ottenere la nomina di Amministratori del Condominio di partecipare, come delegati di uno o più condòmini, all’Assemblea ove si debba discutere e deliberare detta nomina.
Ed allora il condòmino delegante dovrà controllare quanto disposto dal Regolamento del suo Condominio in merito ed anche verificare – o far verificare ad altri – se, in presenza di una norma come quella su evidenziata, siamo in presenza di un c.d. ‘Regolamento contrattuale’ o meno.
Lo stesso dicasi per l’aspirante Amministratore, che dovrà chiedere al suo delegante se una siffatta norma sia presente o meno nel Regolamento dello stabile della cui Assemblea si tratta.
Il condòmino in conflitto di interessi ha diritto di votare e non ha il dovere di astenersi
L’elaborazione giurisprudenziale – poiché manca una norma ad hoc in materia condominiale – ha osservato che non sussiste un obbligo del condòmino in conflitto di interessi ad astenersi dal voto sulla materia che genera detto conflitto: egli potrà votare regolarmente ed anzi, la sua testa ed i suoi millesimi andranno conteggiati ai fini della doppia maggioranza necessaria per l’approvazione della delibera de qua .
Quando invece il condòmino in conflitto di interessi dovesse esercitare il suo diritto di astenersi e detta astensione dovesse provocare la paralisi dell’Assemblea, per mancato raggiungimento della maggioranza necessaria, allora si invocherà il meccanismo dell’art. 1105 c.c., ricorrendo all’Autorità Giudiziaria.
E qui entriamo nel vivo del problema: innanzitutto, chiariamo che il conflitto di interessi , per il pensiero ‘malizioso’ di cui in apertura, dovrebbe essere quello relativo al confronto tra l’interesse dell’aspirante Amministratore e quello della compagine condominiale .
Siamo sicuri che si tratti di interessi opposti e, pertanto, in conflitto?
Non solo: potrebbe verificarsi un’altra situazione. E se il condòmino delegante non sapesse che il suo delegato intende candidarsi come Amministratore dello stabile?
Ancora: siccome abbiamo detto che l’astensione è un diritto del condòmino in conflitto e non un dovere, laddove il condòmino delegante fosse a conoscenza della candidatura del suo delegato al ruolo di Amministratore e laddove sempre il delegante ritenesse che, valutati i fatti e le circostanze del caso concreto, il suo delegato (l’aspirante Amministratore) fosse in conflitto di interessi rispetto al Condominio, allora il delegante potrebbe imporre al delegato di astenersi dalla votazione sul punto dell’Ordine del Giorno concernente la nomina dell’Amministratore .
La delibera adottata grazie al voto di chi è in conflitto di interessi è impugnabile (e annullabile) solamente se si prova il danno recato al Condominio dal soddisfacimento di un interesse personale del confliggente o in ogni caso extra – condominiale
Come insegna ancora una volta la Cassazione – a partire dalla sentenza n. 11254 del 1997 – il conflitto di interessi vizia la delibera adottata solamente laddove si ravvisi una sproporzione , nel risultato finale, tra l’interesse privato (del condòmino in conflitto o di terzi) soddisfatto con l’adozione della delibera e l’interesse ‘condominiale’ , ammesso che i due interessi siano opposti.
Infatti, non basta la presenza di due interessi contrapposti , per quanto l’uno di origine condominiale e l’altro di natura privata, per dire che la delibera è viziata .
L’attenzione va riposta nel prevalere dell’interesse privato – sarebbe preferibile esprimersi in termini di vantaggio finale dell’eventuale delibera ‘a favore’ – rispetto a quello condominiale, laddove il privato tragga dalla delibera un vantaggio maggiore esclusivo, a discapito e detrimento della rimanente compagine condominiale.
Insomma, chi è in conflitto di interessi porta in Assemblea due interessi – appunto – uguali e contrari: il proprio, ad un vantaggio personale di qualche tipo e quello di condòmino alla migliore decisione nell’interesse della compagine intera. Lo squilibrio si crea quando il soddisfacimento dell’uno non possa se non avvenire con il sacrificio dell’altro , in un gioco a somma zero – io vinco, tu perdi.
Come si fa ad impugnare una delibera viziata dal conflitto di interessi tra condòmino e Condominio?
Innanzitutto, è necessario valutare se, sottratta la testa ed i millesimi dal totale dei voti con i quali la delibera è stata adottata, vi sarebbe comunque stata la maggioranza richiesta dalla legge per l’approvazione, poiché, in caso di risposta affermativa, sarebbe inutile proporre l’azione.
Se, sottratti i voti del confliggente, la maggioranza non sussiste, sarà comunque necessario essere in grado di dimostrare la sproporzione di cui sopra, dando adeguata prova delle conseguenze, anche potenziali , che si avrebbero con l’esecuzione della delibera e del vantaggio recato al condòmino (o al terzo) con parallelo danno al Condominio – come ribadito di recente dal Tribunale di Roma, << L’invalidità della delibera assembleare discende non solo dalla verifica del voto determinante dei condòmini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità – sia pure soltanto potenziale – della stessa deliberazione, in quanto diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio .>> (sent. 12 marzo 2019, n. 5363).
Ebbene, siamo davvero convinti che, nella situazione di delegato che sia anche candidato al ruolo di Amministratore, il suo interesse a divenire Amministratore sia opposto e in conflitto con quello del Condominio al quale, verosimilmente, serve un Amministratore, dato che la discussione prevede anche detto punto?
Quindi, possiamo delegare l’aspirante Amministratore?
La risposta è affermativa e si basa sulle seguenti osservazioni, oltre che su quanto esposto sinora.
– Se il Regolamento del Condominio di cui si tratta non contiene limitazioni di carattere ‘qualitativo’ circa la persona del delegato – oppure le contiene, ma è possibile provare che non sono state approvate da tutti i condòmini e, quindi, non hanno valore – allora è possibile conferire delega all’aspirante Amministratore.
– Siccome il rapporto tra delegante e delegato è regolato dal mandato, il delegante potrebbe anche dare indicazioni al suo delegato circa la votazione, ad esempio indicando pedissequamente come votare per ogni singolo punto all’Ordine del Giorno (al numero 1 vota a favore, al numero 2 astieniti, etc.); altrettanto, il delegante potrebbe imporre al delegato di astenersi dal voto sulla nomina dell’Amministratore o ancora conferire una delega c.d. ‘in bianco’, la quale è perfettamente valida.
– In caso di voto difforme o contrario rispetto ai desideri del delegante, sarà costui e non gli altri condòmini a poter agire, ma secondo le regole del mandato, dovendo però dimostrare che egli aveva impartito istruzioni al suo delegato e che costui le ha violate.
– Laddove sussista un conflitto di interessi fra un condòmino ed il condominio, qualora il condòmino in conflitto di interessi sia stato delegato da altro condòmino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse – non personale ma quale componente della collettività – e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.
Da tutto ciò desumiamo che corrisponde ad un pregiudizio ritenere che l’aspirante Amministratore rechi un interesse contrario a quello della compagine condominiale che debba esprimersi circa la nomina dell’Amministratore; infatti, l’interesse della compagine è scegliere il professionista migliore ed economicamente più vantaggioso.
L’interesse dell’aspirante Amministratore è essere nominato Amministratore e gestire il Condominio dietro un compenso.
L’interesse del delegante – del condòmino che conferisce la delega all’aspirante Amministratore – è innanzitutto di poter essere presente all’Assemblea, almeno per delega, allo scopo di esprimere il suo voto sui punti all’OdG.
Né possiamo aprioristicamente ed illegittimamente estendere la norma dell’art.67 diso.att. c.c. che vieta all’Amministratore di recare deleghe all’aspirante Amministratore, il quale, a rigor di logica, non è, appunto (ancora) Amministratore, bensì è un terzo rispetto al Condominio.
Ovviamente, laddove l’aspirante Amministratore fosse anche condòmino del Condominio alla cui gestione, per l’appunto, aspira, si veda quanto detto sopra sul conflitto di interessi del condòmino delegato che non intacca il delegante ed a quali condizioni.
Pertanto, laddove si intenda contestare detto conferimento di delega , sarà innanzitutto da dimostrare la contrapposizione di interessi tra aspirante Amministratore e Condominio e, soprattutto, la sproporzione nella soddisfazione dell’interesse del soggetto poi divenuto Amministratore rispetto all’interesse del Condominio , il chè, a nostro avviso, è di difficile dimostrazione, salve le peculiarità del caso concreto.
L’unico caso che ci sovviene in cui si potrebbe ravvisare un conflitto di interessi diretto e non mediato tra l’aspirante Amministratore e il Condominio è quello in cui l’aspirante Amministratore avesse un interesse personale ad ottenere un vantaggio da una votazione favorevole o sfavorevole, a seconda dei casi, su un altro punto all’Ordine del Giorno (non quindi quello concernente la nomina dell’Amministratore), laddove la votazione ‘a favore’ o ‘contro’ fosse contemporaneamente a vantaggio dell’aspirante Amministratore ed a svantaggio del Condominio.
Vero è, invece, che molto spesso si conferisce delega ad un soggetto terzo che aspiri alla nomina di Amministratore perchè si intende cercare il conforto e la difesa rispetto a ritenuti soprusi ed ingiustizie perpetrate dall’Amministratore in carica; tuttavia, non solo il nostro povero delegato non potrà raddrizzare gli eventuali torti nell’arco di un’Assemblea, ma anzi, questo lo ‘macchierebbe’ come ‘di parte’ ed a favore del condòmino delegante, mentre l’Amministratore è il gestore della cosa condominiale e rappresenta TUTTI i condòmini, non solamente chi lo ha votato.
Pertanto, sebbene si ritenga che, ricorrendo i presupposti di cui sopra, la delega all’aspirante Amministratore sia legittima, si consiglia prudenza e moderazione nell’esercitare tale diritto.
Avv. Caterina TOSATTI
Fonte Condominioweb
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2019 e l’entrata in vigore il 6 maggio 2019 è diventata operativa la nuova normativa per la sicurezza antincendio degli edifici per civile abitazione. Il decreto ha per oggetto le “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
Le disposizioni contenute nell’allegato del provvedimento si applicano agli:
Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, ossia devono:
Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
Non si applicano, invece a:
Il decreto contente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini, come detto, ed è entrato in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, vale a dire il 6 maggio 2019.
Tuttavia, è stato indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Con la entrata in vigore del Nuovo Decreto la gestione della sicurezza antincendio è stata differenziata a seconda dell’altezza dell’edificio.
In base a questo parametro, viene attribuito a ogni condominio un livello di prestazione compreso tra 0 e 3.
Le misure antincendio sono minime per il livello 0, mentre diventano massime per gli edifici di altezza superiore agli 80 metri, ove anche le regole previste sono molto articolate e complesse oltre che complete.
Nel Livello di Prestazione 0 che racchiude gli stabili con altezza antincendi compresa tra 12 metri e 24 metri le misure minime che il responsabile adottare sono quelle informative attraverso le quali lo stesso deve fornire agli occupanti dell’edificio per la chiamata dei soccorsi, la messa in sicurezza delle apparecchiature, le indicazioni per l’esodo in sicurezza, il divieto di utilizzo degli ascensori.
Al Livello di Prestazione 1 che racchiude gli stabili con altezza antincendi compresa tra 24 metri e 54 metri alle misure di cui al Livello di Prestazione 0 si aggiungono quelle della messa in atto di un piano di emergenza, ovvero un documento che contiene tutte le indicazioni da seguire in caso di pericolo.
Questo documento, già stato previsto per i luoghi di lavoro è divenuto obbligatorio anche per gli edifici ad uso residenziale, con l’obbligo di renderlo disponibile agli occupanti.
Nel Livello di Prestazione 2 che racchiude gli stabili con altezza antincendi compresa tra 54 metri e fino ad 80 metri, in aggiunta alle prescrizioni dei livelli 0 e 1 è obbligatorio prevedere e procedere alla installazione di un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e visivi.
Gli edifici che hanno altezza antincendi oltre gli 80 metri sono classificati con Livello di Prestazione 3 dovranno aggiungere alle dotazioni e prescrizioni dei Livelli 0, 1 e 2 le misure antincendio preventive e contestualmente pianificare l’emergenza; dovranno quindi avere un centro di gestione dell’emergenza, con tutte le informazioni utili (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti).
Da quanto sopra, possiamo estrapolare i compiti minimi di un amministratore di condominio per adeguare gli stabili amministrati alla nuova normativa, indicando le seguenti attività minime da adottare:
In teoria nulla, non sono previsti controlli da parte degli organi competenti (VVF); però, nel caso in cui dovessero accadere degli incendi, ovvero in occasione di un controllo su altre attività soggette alle procedure di cui al DPR 151/2011 (vedi autorimesse, centrali termiche, od altro presente nel condominio) all’interno del condominio, scatteranno le verifiche e i controlli, non solo da parte dei VVF, ma anche dagli eventuali periti assicurativi coinvolti (un’attività che esercisce senza avere ottemperato ad un obbligo di legge, non ha diritto al risarcimento del danno).
Inoltre, cosa che molti amministratori di condominio sottovalutano o addirittura non considerano, per il fatto che un edificio ha un’altezza antincendio inferiore ai 24 m (dunque non soggetta alla presentazione della SCIA) non vuol dire che lo stesso non deve rispondere alle norme tecniche afferenti a tale attività; in particolare:
-impianti elettrici e di messa a terra a norma realizzati e condotti in conformità alla normativa vigente (DM 37/08 – DPR 462/99);
Nella sostanza, gli amministratori di condominio, devono cogliere l’occasione per trasformare questo obbligo normativo, da un semplice adempimento amministrativo, ad un Up -Grade delle condizioni minime di sicurezza in corrispondenza delle parti comuni del condominio.
Ing. Juan Pedro Grammaldo
(Managing Director GRAMMALDO MAZZIOTTI SRL)
Fonte: Condominioweb
La possibilità di svolgere le assemblee condominiali va messa a regime con gli opportuni accorgimenti a garanzia di identificazione e partecipazione di tutti i condòmini e poroga per la presentazione dei rendiconti.
Lo chiedono un gruppo di associazioni del mondo condominali, attraverso i loro presidenti: APICE (Marco Quagliariello), ASSIAC (Concetta Cinque), BMItalia (Giovanni Zullo), CondoAssociazione (Peter Lewis GiGeti), FIGIACF (Vittorio Sciubba) e UNICONDOMINIO (Marco Venier)
La richiesta è stata formalizzata con una lettera indirizzata ai presidenti e ai capigruppo di Camera e Senato. Eccone il testo:
Le Associazioni in intestazione, facendo seguito alla precedente richiesta del 03 marzo u.s. che la presente va a ribadire ed integrare, sottopongono alla Vs. attenzione la necessità di una:
• Espressa introduzione, anche al di fuori della contingente emergenza sanitaria, quindi in via ordinaria, della possibilità di consentire la partecipazione dei condomini in videoconferenza, assicurando:
– La certa identificazione dei partecipanti
– La garanzia di discussione, vocalmente e in chat
• Sospensione dei termini di legge previsti per il ruolo professionale relativamente alla predisposizione e approvazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per il forzoso delle somme dovute dai condomini, per cui è previsto un termine perentorio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
•La sospensione degli adempimenti fiscali per il condominio per l’anno 2020
•La proroga dei termini dell’aggiornamento professionale annuale, con specifica determinazione dell’anno formativo, allineato con l’anno solare
•La proroga delle agevolazioni fiscali “bonus facciate” ed “Eco-bonus” all’anno 2021
Le Associazioni scriventi sono disponibili ad attivare un Tavolo di confronto per la definizione degli opportuni interventi di attuazione delle richieste formulate.
Fonte: Sole24 Ore
INDENNITA’ DI 600 EURO
E’ destinata a lavoratori autonomi per il mese di marzo: il riferimento è l’articolo 27 del decreto 18/2020, che riconosce questa somma ai titolari di partita IVA già attiva alla data del 23 febbraio 2020.
Caratteristiche:
1) non c’è nessuna limitazione relativa all’
2) spetta per il solo mese di marzo,
3) non concorre alla formazione del reddito.
4) la domanda si presenta all’INPS.
Non ci sono ancora le istruzioni operative, quindi bisogna attendere i documenti di prassi per sapere con precisione come richiederla. Trattandosi di una misura emergenziale, ci si può attendere che l’istituto previdenziale presti particolare attenzione alle tempistiche dei provvedimenti di prassi ma, poichè sono molti gli interventi operativi a cui è chiamato l’istituto previdenziale in attuazione delle norme sul Coronavirus, questo è un elemento che potrebbe influire negativamente sui tempi.Come annunciato dal Presidente dell’Istituto previdenziale, con molta probabilità sarà previsto un “click day” per la prossima settimana, in quanto le risorse stanziate potrebbero non essere sufficienti per coprire tutte le richieste; di conseguenza, si darà precedenza alle domande arrivate prima.
D.L. “CURA ITALIA” 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
TABELLA RIEPILOGATIVA
Riferimento Soggetti coinvolti Periodo Quali versamenti Normativa
Art. 60
Tutti
Dal 16 marzo al 20 marzo
Tutti i versamenti nei
confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL
Art. 62, co. 2
Soggetti con ricavi o compensi < o uguali a 2 mln di Euro anno precedente
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, IVA, cotributi INPS e premi INAIL
Art. 62, co. 3
Soggetti con domicilio,
sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal limite di ricavi/compensi
Dall’8 marzo al 31 marzo 2020
Dall’8 marzo al 31 marzo
2020
IVA del mese di
febbraio (scad. Marzo 2020)
Art. 62, comma 4
Tutti i soggetti degli 11 Comuni “Zona Rossa”
Dal 21 febbraio al 30 aprile
Tutti i versamenti nei confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL, incluse le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia Entrate Riscossione.
art. 62, comma 7 (1)
percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni che:
Posto che il decreto è entrato in vigore dal giorno 18 marzo, le
possono richiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante
conseguito ricavi superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto
e nel mese precedente
non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
non abbiano
saranno solo quelle corrisposte a partire da tale data e fino al 31 marzo 2020. Pertanto, l’unica scadenza per la quale il versamento sarà a carico del percettore delle predette somme è il 16 aprile 2020
somme interessate
dichiarazione, di non applicare le ritenute di cui agli articoli 25 (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) del D.p.r. 600/1973 sulle somme percepite nel periodo compreso tra il 18 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) ed il 31 marzo 2020.
apposita
Occorre necessariamente osservare che:
versamenti per
o le imposte IRES e IRAP, nonché l’acconto dovuto per l’anno in corso;
o la tassa vidimazione libri sociali in scadenza il 16.03.2020 (per la quale al più si potrà
beneficiare della proroga al 20.03 di cui al paragrafo precedente);
o nulla è stato disposto in merito ai versamenti in scadenza nel mese di aprile, che saranno
comunque dovuti entro i termini ordinari fissati dalle norme;
o la disposizione fa riferimento ai termini di versamento che scadono nel periodo di tempo
indicato e non al periodo di competenza. Ne consegue che ad esempio l’IVA relativa al primo trimestre 2020 in scadenza il 16 maggio 2020 dovrà essere regolarmente versata entro tale data.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno poi essere effettuati entro il 31 maggio in un’unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.
1) la disposizione consente al sostituito di ottenere in via anticipata la disponibilità finanziaria dell’importo relativo alla ritenuta – per la quale rimane oltretutto aperto il tema delle modalità di versamento che dovrà essere chiarito (come deve essere compilata la delega F24 e i relativi adempimenti comunicativi e dichiarativi?) ma il versamento della somma dovrà avvenire entro il 16 del mese successivo.
2) proroga al 31 maggio p.v.:
3) Le scadenze non sospese – Ci si riferisce, in particolare, alla lampante assenza della previsione di una proroga per i versamenti, dell’unica rata o per le rate successive (qualora sia stato previsto il pagamento in forma rateale), afferenti a:
4) Carichi affidati all’agente della riscossione: si segnala la sospensione di tutti i versamenti scadenti nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio prossimo. La disposizione riguarda non solo le cartelle di pagamento ma anche gli avvisi di accertamento esecutivi (D.L. 78/2010), gli avvisi di addebito INPS, gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, le ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali (R.D. 639/1910) e agli atti esecutivi dei Comuni (art. 1 co. 792 Legge di bilancio 2020). Per lo stesso periodo l’agente della riscossione sospenderà la notifica degli atti di riscossione.
Cinzia Trerotola
COMUNICATO STAMPA
CORONAVIRUS, SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI
AGENZIA RISCOSSIONE CHIUDE GLI SPORTELLI. SERVIZI WEB E CALL CENTER H24
L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giungo 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.
Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.
In considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, Il Presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico.
Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portalewww.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.
Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario.
Roma, 17 marzo 2020
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