L’Agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che: “Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta”.
Con la C.M. 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell’ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l’effettuazione dell’operazione.
Con la Risposta Interpello 24.9.2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.
N.B. Dal 24.10.2018 le fatture emesse vanno annotate nell’apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) – nell’ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.
– Circolare 19/10/2005, n. 45/E;
– Risoluzione 15/11/2004, n. 135/E;
– Risoluzione 07/03/2002, n. 78/E
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8