Fra le novità più rilevanti per le imprese introdotte con il decreto fiscale collegato alla manovra economica 2020 c’è la stretta sugli appalti a prevalente utilizzo di manodopera, con nuovi adempimenti per il committente in relazione alla regolarità fiscale e contributiva nei confronti dei lavoratori da parte dell’impresa a cui viene affidata l’esecuzione.
Ci sono precisi obblighi di controllo del committente, e modalità stringenti per il versamento delle ritenute dell’appaltatore o del subappaltatore. Il riferimento normativo è l’articolo 4 del dl 124/2019.
Molto in sintesi, la norma si applica agli appalti sopra i 200mila euro annui, che vengono svolti o effettuati con prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Come si vede, quindi, il concetto di “labour intensive” è particolarmente rilevante ai fini dell’applicazione della norma.
In realtà, rilevano i Consulenti del Lavoro con Circolare 1/2020, «non esiste nel nostro sistema giuslavoristico un criterio certo, generalizzato e oggettivo che a priori definisca il concetto di labour intensive. L’unico riferimento è l’articolo 50 del dlgs 50/2016, in base al quale «i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto».